Art. 447 – Codice civile – Inammissibilità di cessione e di compensazione

Il credito alimentare non può essere ceduto [1260].

L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione [1241], neppure quando si tratta di prestazioni arretrate [545 c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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