Art. 448 – Codice civile – Cessazione per morte dell’obbligato
L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza [50, 63].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se ti trovi in stato di bisogno, non dipende dalla volontà dei familiari: puoi chiedere gli alimenti come obbligo giuridico.
- Gli alimenti servono a garantire il minimo indispensabile per vivere e si distinguono dal mantenimento.
- L'obbligo segue un ordine preciso tra i familiari, che si attiva progressivamente.
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Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
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