Art. 1212 – Codice civile – Requisiti del deposito

Per la validità del deposito è necessario [73]:
1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata [137 c.p.c.] al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata [74];
2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi [1224, 1284] e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta [1207], nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito [78; 126 c.p.c.];
4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato [137 c.p.c.] con l'invito a ritirare la cosa depositata.

Il deposito che ha per oggetto somme di denaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito [73, 76, 251].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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