Art. 1229 – Codice civile – Clausole di esonero da responsabilità

È nullo [1419] qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore [1228] per dolo o per colpa grave.

È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari [1228] costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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