Art. 2800 – Codice civile – Condizioni della prelazione

Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto [1350 n. 13] e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata [1264, 1265] con scrittura avente data certa [2704] .

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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