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Art. 1014 — Estinzione dell’usufrutto

Art. 1014 — Estinzione dell’usufrutto

Oltre quanto è stabilito dall’articolo 979, l’usufrutto si estingue [ 1350 n. 5, 2814 ]:

  1. 1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
  2. 2) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona [ 1072, 1253 ];
  3. 3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito [ 1016, 1019 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14731/2000

Al diritto reale d’uso sulle aree a parcheggio di cui all’art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, secondo il testo introdotto dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è applicabile il modo di estinzione per non uso protrattosi per venti anni, previsto dal combinato disposto degli artt. 1014 n. 1) e 1026 c.c.

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Cass. civ. n. 3811/1995

L’atto di esercizio idoneo ad escludere la prescrizione del diritto di usufrutto per non uso può essere compiuto anche per mezzo di terzi, come il comodatario al quale il bene sia stato dato in godimento.

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