Art. 1014 – Codice civile – Estinzione dell’usufrutto

Oltre quanto è stabilito dall'articolo 979, l'usufrutto si estingue [1350 n. 5, 2814]:
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
2) per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona [1072, 1253];
3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito [1016, 1019].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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