Art. 1014 – Codice civile – Estinzione dell’usufrutto
Oltre quanto è stabilito dall'articolo 979, l'usufrutto si estingue [1350 n. 5, 2814]:
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
2) per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona [1072, 1253];
3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito [1016, 1019].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 28202/2023
Ai fini della successione nel diritto di percepire l'indennità di cui all'art. 985 c.c. da parte degli eredi del donante usufruttuario, qualora quest'ultimo si sia riservato l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sopravvive al donante, il valore del bene donato corrisponde alla sola nuda proprietà.
Cass. civ. n. 482/2013
La rinuncia all'usufrutto, quale negozio unilaterale meramente abdicativo, ha come causa la dismissione del diritto e, poiché il consolidamento con la nuda proprietà ne costituisce effetto "ex lege", non può essere considerata come una donazione, né necessita della forma prescritta dall'art. 782 cod. civ. (Rigetta, App. Ancona, 25/03/2006).
Cass. civ. n. 14731/2000
Al diritto reale d'uso sulle aree a parcheggio di cui all'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, secondo il testo introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è applicabile il modo di estinzione per non uso protrattosi per venti anni, previsto dal combinato disposto degli artt. 1014 n. 1) e 1026 c.c.
Cass. civ. n. 3811/1995
L'atto di esercizio idoneo ad escludere la prescrizione del diritto di usufrutto per non uso può essere compiuto anche per mezzo di terzi, come il comodatario al quale il bene sia stato dato in godimento.