Art. 1297 – Codice civile – Eccezioni personali

Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori [1945].

A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 26194/2025

L'imposta di registro è dovuta anche quando uno dei soggetti passivi sia uno Stato estero, senza che rilevi l'eventuale impossibilità degli altri coobbligati di rivalersi nei suoi confronti, in quanto la solidarietà prevista dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 risponde alla finalità di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti, ai fini della proficua riscossione delle imposte, di modo che l'eventuale inimponibilità integra un'eccezione personale del condebitore, non opponibile all'amministrazione finanziaria dagli altri condebitori estranei alla condizione personale su cui si fonda.

Cass. civ. n. 14537/2025

In relazione al contratto autonomo di garanzia con clausola che limita la facoltà di opporre eccezioni, una volta accertata la qualità di consumatore del garante, non sussiste alcun impedimento ad applicare la disciplina del codice del consumo sulle clausole vessatorie.

Cass. civ. n. 22984/2020

In tema di obbligazioni solidali, l'eccezione in senso stretto - quale è quella di prescrizione - sollevata da uno dei coobbligati non giova anche agli altri, ancorché chiamati nel medesimo processo, a meno che le cause riguardanti gli obblighi solidali, intentate unitariamente nei confronti dei coobbligati, siano tra loro ulteriormente connesse, come accade nell'ipotesi di riproposizione in sede di impugnazione di temi comuni ai predetti coobbligati o quando siano state instaurate azioni di regresso o manleva tra i convenuti, nel qual caso nella fase di impugnazione sussiste un litisconsorzio necessario cd. processuale e sorge la necessità di un'unitaria pronuncia nei confronti di tutte le parti in causa. (Nella specie, il dipendente di una università distaccato presso un'azienda ospedaliera aveva convenuto nello stesso giudizio entrambi gli enti, chiedendone la condanna solidale al pagamento dell'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979; la S.C. ha negato che la domanda di manleva dell'università fosse stata ritualmente proposta e ha dunque escluso che la università stessa potesse beneficiare degli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/10/2014).

Cass. civ. n. 2267/2019

La solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"). L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall'art. 1297, comma 2, c.c. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché, nelle ipotesi di solidarietà attiva, il comune debitore non potrebbe opporre, al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione, le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre nel caso di obbligazione parziale. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2014).

Cass. civ. n. 15484/2008

La solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"). L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall'art. 1297, secondo comma, cod. civ. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché nelle ipotesi di solidarietà attiva il comune debitore non potrebbe opporre al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre, nel caso di obbligazione parziale, il cui adempimento egli per la sua parte avrebbe richiesto. (Rigetta, App. Roma, 8 maggio 2003).

Cass. civ. n. 11572/2006

In tema di INVIM, in presenza di una pluralità di alienanti, l'inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 76 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ai fini della notificazione dell'avviso di liquidazione non estende i suoi effetti al contribuente che non l'abbia eccepita, in quanto, trattandosi di obbligazione solidale gravante per intero su ciascun debitore, detto contribuente, ai sensi dell'art. 1297, primo comma, cod. civ., non può giovarsi della decadenza maturata nei confronti degli altri coobbligati, atteso il carattere personale della relativa eccezione. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Firenze, 9 ottobre 1999).

Cass. civ. n. 11366/2006

La solidarietà attiva nelle obbligazioni non si presume, nemmeno in caso di identità della res debita, ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo, atteso che nella solidarietà attiva non si riscontra un vantaggio dei creditori solidali, essendo sicuramente avvantaggiato solo il debitore, che si libera dalla prestazione rendendola ad uno qualsiasi dei creditori. Ne consegue che gli effetti interruttivi della prescrizione si verificano esclusivamente in favore di quello tra i creditori che compia atti di interruzione. (Nella specie, relativa a credito nascente da richiesta di restituzione di fondi speciali erogati a seguito di operazione truffaldina, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'effetto interruttivo, in favore di altro ente pubblico erogante, della costituzione di parte civile della Regione).

Cass. civ. n. 5738/2003

La responsabilità del coerede che non abbia pagato l'imposta di successione nel termine stabilito, produttiva della sanzione prevista dall'art. 52 del D.L.vo n. 346 del 1990, applicabile ratione temporis, non può essere esclusa dal fatto che il termine per il pagamento, computabile solo dal momento in cui diviene definitivo l'accertamento tributario, per un altro dei coeredi sia spirato in un momento più lontano tale che, rispetto a questo, il pagamento del primo non risultasse tardivo. Ciò in quanto, una tale eccezione ha carattere personale e, a norma dell'art. 1297 c.c., non può essere opposta dagli altri debitori solidali.

Cass. civ. n. 4944/1996

Nel caso in cui l'obbligazione solidale sia adempiuta per intero da uno dei condebitori mediante rilascio di un assegno, rimasto insoluto, ed il creditore esperisca azione causale, anche gli altri condebitori possono opporre a quest'ultimo l'eccezione di inammissibilità dell'azione causale prevista dall'art. 58 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (per la mancanza dell'offerta in restituzione dell'assegno, del deposito dello stesso in cancelleria e delle formalità necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso), poiché tale eccezione non può essere considerata personale ai sensi dell'art. 1297 codice civile.

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