Art. 1297 – Codice civile – Eccezioni personali

Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori [1945].

A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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