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Art. 1329 — Proposta irrevocabile

Art. 1329 — Proposta irrevocabile

Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto [ 1331, 1333 ].

Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità [ 414 ] del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia [ 1330 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18001/2010

Nella proposta irrevocabile, disciplinata dall’art. 1329 c.c., l’elemento normativamente richiesto per l’irrevocabilità è la determinazione del tempo fino alla consumazione del quale il proponente è obbligato a mantenere ferma la proposta ragione per cui, l’essenzialità e la funzione di tale termine escludono che la limitazione della facoltà di revoca possa risolversi nella negazione definitiva di essa e nella subordinazione dell’efficacia della proposta esclusivamente alla volontà del suo destinatario. Ne consegue che, ove si pattuisca che il termine entro il quale la proposta deve rimanere ferma, coincida (come nella specie) con la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita o, in difetto, con il rogito notarile di trasferimento della proprietà, deve negarsi l’esistenza stessa di una proposta irrevocabile perché tale fattispecie presuppone che alla scadenza del termine il proponente riacquisti la possibilità di esercitare la facoltà di facoltà di revoca.

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Cass. civ. n. 10777/1993

Sia la proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.) che la dichiarazione resa vincolante per una delle parti da un patto di opzione (art. 1331 c.c.) debbono contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere in modo da consentire la conclusione di tale contratto nel momento e per effetto della adesione dell’altra parte, senza necessità di ulteriori pattuizioni, assumendo, in mancanza, carattere di mero accordo preparatorio destinato ad inserirsi nell’
iter formativo del futuro contratto con l’effetto di fissarne solo gli elementi già concordati. (Nella specie, la proposta di compravendita di un immobile aveva riservato ad un successivo accordo le modalità di pagamento del prezzo già stabilito).

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Cass. civ. n. 77/1993

Nei contratti a formazione progressiva, nei quali l’accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente, il momento perfezionativo del negozio è, di regola, quello dell’accordo finale su tutti gli elementi, principali e accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti riservando la disciplina degli elementi secondari. Pertanto, l’impegno assunto in sede di trattativa negoziale di mantenere fermo per un certo periodo di tempo il prezzo offerto, non postula necessariamente l’intento di considerare tale impegno, anche se relativo ad un punto essenziale, quale proposta irrevocabile, ben potendo esso costituire soltanto un momento del processo formativo del contratto senza efficacia vincolante, ove l’accordo delle parti non sia stato raggiunto sulla totalità degli elementi costitutivi.

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Cass. civ. n. 9229/1991

Nella proposta irrevocabile prevista dall’art. 1329 c.c. l’irrevocabilità costituisce una qualità intrinseca della proposta stessa che permane fino a quando con la scadenza del termine viene automaticamente a caducarsi senza che all’uopo occorra una qualsiasi sua revoca, salva una diversa volontà del proponente cui, nell’ambito dell’autonomia privata, non può negarsi il potere di dar vita ad una proposta irrevocabile ma scindibile da tale sua qualità e quindi capace di sopravvivere, una volta scaduto il termine, come semplice proposta revocabile ex art. 1328 c.c. (nei limiti di tempo di cui all’art. 1326, secondo comma, c.c.).

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Cass. civ. n. 41/1990

Il termine di efficacia di una proposta contrattuale va distinto da quello di irrevocabilità della proposta stessa, l’uno (disciplinato dall’art. 1326 c.c.) avendo la funzione di stabilire il lasso di tempo entro il quale deve pervenire, all’autore di questa, la relativa accettazione, l’altro (disciplinato dal successivo art. 1329) essendo inteso a fissare i limiti di durata di quell’ulteriore e specifica manifestazione di volontà, necessaria perché una semplice proposta contrattuale acquisti anche il suddetto eccezionale carattere dell’irrevocabilità, con la duplice conseguenza di una possibile diversità di ampiezza dei due termini e della insufficienza, ai fini di siffatta acquisizione, della sola indicazione del primo.

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Cass. civ. n. 3444/1978

La proposta contrattuale (nella specie, di vendita di un terreno in favore dell’amministrazione) è irrevocabile, ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 1329 c.c., anche quando il termine, entro il quale il proponente si sia impegnai a mantenerla ferma, venga fatto decorrere da una determinata attività del destinatario (nella specie, riconoscimento delle proprietà e disponibilità dell’immobile in capo al proponente, previo invio della relativa documentazione). Tale irrevocabilità può essere esclusa per il solo fatto che non sia precisato un limite temporale a quell’adempimento della controparte, soccorrendo, in questo caso, i principi di cui all’art. 1326 secondo comma c.c., nel senso che la irrevocabilità stessa viene successivamente meno quando il comportamento del destinatario non sia intervenuto in un lasso di tempo congruo, secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.

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Cass. civ. n. 2784/1975

L’effetto dell’irrevocabilità di una proposta contrattuale, dichiarata dal proponente irrevocabile, ma senza indicazioni del termine di efficacia di essa, può aversi solo se si tratti di proposta contenuta in un contratto di opzione, nel quale la mancata indicazione del termine non rende revocabile la proposta, ma fa sì che il termine possa essere stabilito dal giudice. Deve ammettersi la configurabilità di una proposta irrevocabile che, contenuta in un patto di opzione, dia luogo, se accettata, a un contratto preliminare anziché ad un contratto definitivo.

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Cass. civ. n. 2103/1975

Il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta, ai sensi dell’art. 1329, primo comma, c.c., costituendo elemento essenziale della proposta irrevocabile, deve essere fissato dallo stesso proponente: in mancanza di tale predeterminazione, la proposta, dovendo considerarsi pura e semplice, è revocabile, a norma dell’art. 1328, primo comma, c.c., finché il contratto non sia concluso. Né, per mantenere il carattere irrevocabile della proposta, può farsi ricorso ad altri meccanismi di determinazione del termine predisposti nel c.c., e in particolare: a) non, per analogia, a quello dell’art. 1183, che, regolando il tempo dell’adempimento, ha riguardo non già alla formazione della fonte dell’obbligazione (il contratto), ma alla sua esecuzione; b) non a quello dell’art. 1331 cpv., non richiamabile analogicamente, stante il suo carattere di eccezione al principio generale di revocabilità della proposta (art. 1328) e stante la differente natura dell’opzione (contratto) e della proposta (atto prenegoziale unilaterale); c) non a quello dell’art. 1326 cpv., che, parlando di «termine ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi» e riferendosi all’accettazione, concerne l’oblato e non il proponente.

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Cass. civ. n. 2671/1974

La mancata contestuale prefissione del termine, da parte del proponente, all’obbligo unilateralmente assunto di non revocare la proposta per un certo tempo, non trasforma questa in irrevocabile, ma consente che il termine per il quale la proposta deve restare ferma possa essere determinato dal giudice competente, analogamente al caso del contratto di opzione. Non è di ostacolo all’esercizio di tale facoltà, da parte del giudice, il fatto che la parte destinataria del provvedimento di fissazione del termine sia la pubblica amministrazione, qualora la contrattazione — cui il termine stesso si riferisce — sia di natura privatistica.

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