Art. 1330 – Codice civile – Morte o incapacità dell’imprenditore

La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace [414] prima della conclusione del contratto [1326], salvo che si tratti di piccoli imprenditori [2083] o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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