Art. 2083 – Codice civile – Piccoli imprenditori
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo [1647, 2139, 2221], gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia [1330, 1368, 2202, 2214, 2221; art. 45 Cost.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 3973/2024
Ai fini dell'applicazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'appartenente al nucleo familiare del coltivatore diretto, il quale chieda l'affermazione anche nei suoi riguardi della qualifica, deve allegare e provare, da un lato, il requisito della abitualità dell'attività manuale nella coltivazione dei terreni o nell'allevamento del bestiame - di modo che l'attività in questione abbia la caratteristica della prevalenza, per essere svolta in misura tale da impegnare il familiare per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca per lui la maggior fonte di reddito - e, dall'altro, che la forza lavoro dell'intero nucleo non sia inferiore ad un terzo di quella necessaria per la coltivazione del fondo.
Cass. civ. n. 5480/2023
Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'art. 1, comma 2, l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, stabilisce la necessità del superamento di alcune soglie dimensionali, escludendo implicitamente la possibilità di ricorrere al criterio qualitativo sancito dall'art. 2083 c.c. in tema di c.d. "piccolo imprenditore".
Cass. civ. n. 2892/2023
- Requisito necessario ma non sufficiente - Verifica circa la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali - Necessità - Criteri. In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis, n. 5, c.c., l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cd. privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua dell'art. 2083 c.c., oppure della legge-quadro n. 443 del 1985, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo il 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012), il cui art. 36 ha modificato il predetto art. 2751 bis, n. 5, c.c.
Cass. civ. n. 19735/2023
Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'art. 1, comma 2, l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, stabilisce la necessità del superamento di alcune soglie dimensionali, escludendo implicitamente la possibilità di ricorrere al criterio qualitativo sancito dall'art. 2083 c.c. in tema di c.d. "piccolo imprenditore".
Cass. civ. n. 5685/2015
In tema di impresa artigiana, i criteri richiesti dall'art. 2083 cod. civ., ed in genere dal codice civile, valgono per l'identificazione dell'impresa artigiana nei rapporti interprivati, mentre quelli posti dalla legge speciale (legge 8 agosto 1985 n. 443) sono, invece, necessari per fruire delle provvidenza previste dalla legislazione (regionale) di sostegno, sicché l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, effettuata ai sensi dell'art. 5 della ricordata legge n. 443 del 1985, non spiega alcuna influenza ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis, n. 5, cod. civ. - nel testo vigente "ratione temporis", prima della novella introdotta dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge n. 35 del 2012 - dettato in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione alla luce dei criteri fissati, in via generale, dall'art. 2083 cod. civ. Ne consegue che, per accertare la ricorrenza della qualità di piccolo imprenditore, occorre valutare l'attività svolta, il capitale impiegato, l'entità dell'impresa, il numero dei lavoratori, l'entità e la qualità della produzione, i finanziamenti ottenuti e tutti quegli elementi atti a verificare se l'attività venga svolta con la prevalenza del lavoro dell'imprenditore e della propria famiglia, mentre risulta irrilevante il superamento delle soglie di fallibilità, ex art. 1, secondo comma, legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, non sussistendo più alcun collegamento tra la condizione di piccolo imprenditore e i presupposti per il fallimento.
Cass. civ. n. 12306/2008
In tema di espropriazione di suoli agricoli, l'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, nel riconoscere il diritto alla cosiddetta indennità aggiuntiva in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), condiziona la concreta erogazione del beneficio alla utilizzazione diretta agraria del terreno, con conseguente esclusione, dal novero dei soggetti aventi diritto, dell'imprenditore agricolo (di colui che eserciti, cioè, la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata), tanto individuale quanto costituito sotto forma di società commerciale (di capitali o di persone) ed a fronte della domanda di riconoscimento dell'indennità da parte di chi assuma di essere coltivatore diretto, la qualifica di imprenditore agricolo deve essere provata dal convenuto che la invochi in via di eccezione. (Rigetta, App. Messina, 21 Luglio 2003).