Art. 1196 – Codice civile – Spese del pagamento

Le spese del pagamento sono a carico del debitore [672, 1215, 1245, 1475, 1510, 1774].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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  • Se concludi un accordo, ricevi una prestazione o causi un danno, non resta senza conseguenze: nasce un'obbligazione che ti lega a un'altra persona.
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  • Non basta che qualcuno non adempia per ottenere un risarcimento: devi dimostrare il danno e il nesso con il comportamento del debitore, e qui si giocano molte cause.
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Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

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Cass. civ. n. 22361/2024

Nell'ipotesi in cui il lavoratore ricorra alla cessione del quinto dello stipendio, il trattenimento - da parte del datore di lavoro - di somme pari ai costi funzionali al buon esito della cessione è legittima solo se l'operazione comporta costi aggiuntivi di contabilizzazione e gestione amministrativa insostenibili in rapporto all'organizzazione aziendale, e l'onere della prova di tale sproporzionata gravosità ricade sul datore di lavoro.

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In tema di finanziamenti personali garantiti da cessione del quinto della pensione, è valido il patto concluso mediante sottoscrizione del modulo di accreditamento con il quale l'istituto finanziatore, accreditato ma non convenzionato, si obblighi, accettando il regolamento approvato dall'INPS, a sostenere gli oneri di gestione delle cessioni sostenuti dall'istituto di previdenza, in quanto la disposizione dell'art. 1196 c.c., che pone le spese del pagamento a carico del debitore, così come può essere derogata da un accordo tra debitore e creditore, allo stesso modo può essere derogata da un accordo tra debitore ceduto e finanziatore cessionario del credito.

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