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Art. 1495 — Termini e condizioni per l’azione

Art. 1495 — Termini e condizioni per l’azione

Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge [ 1511, 1512, 1522 ].

La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.

L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna [ 172 disp.att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1889/2018

In tema di compravendita, il termine di prescrizione del diritto dell’acquirente alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno, derivante dalla consegna di “aliud pro alio”, decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., non dalla data in cui si verifica l’effetto traslativo, ma dal momento in cui, rispettivamente, ha luogo l’inadempimento e si concreta la manifestazione oggettiva del danno, avendo comunque riguardo all’epoca di accadimento del fatto lesivo, per come obiettivamente percepibile e riconoscibile, e non al dato soggettivo della conoscenza della mancata attuazione della prestazione dovuta e del maturato diritto al risarcimento, potendo tale conoscenza essere colpevolmente ritardata dall’incuria del titolare del diritto.

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Cass. civ. n. 20705/2017

In tema di esercizio di diritti potestativi, quale l’esperimento dell’azione di risoluzione di un contratto di compravendita per vizi della cosa venduta, l’effetto interruttivo della prescrizione consegue unicamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale, risultando inidoneo all’uopo qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora.

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Cass. civ. n. 18891/2017

In tema di vizi della cosa venduta, la prescrizione dell’azione di garanzia accordata al compratore decorre, in ogni caso, dalla consegna allo stesso del bene, non rilevando in senso contrario che l’acquirente non abbia la possibilità di scoprire il vizio, nonostante l’avvenuta consegna, o che questo gli sia stato dolosamente occultato dal venditore, con espedienti o raggiri, salva tuttavia la possibilità, in tale ultimo caso, di invocare la sospensione della prescrizione, agli effetti dell’art. 2941, n. 8, c.c., ove si accerti la sussistenza di una dichiarazione del venditore, non solo obiettivamente contraria al vero quanto, altresì, caratterizzata dalla consapevolezza dell’esistenza della circostanza taciuta e dalla conseguente volontà decipiente.

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Cass. civ. n. 11046/2016

In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all’art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta.

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Cass. civ. n. 8420/2016

In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti che, ai sensi dell’art. 1495, comma 2, c.c., esonera il compratore dall’onere della tempestiva denuncia, consiste in una manifestazione di scienza circa la sussistenza della situazione lamentata dall’acquirente, la quale, pur non richiedendo un’assunzione di responsabilità né forme particolari, deve essere univoca, convincente e provenire dal venditore, sicché ove il riconoscimento provenga da un terzo (nella specie, il produttore del bene difettato) estraneo al rapporto contrattuale, pur edotto dall’alienante delle lamentele dell’acquirente, questi non è esonerato dall’onere della tempestiva denunzia dei vizi nei confronti del compratore

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Cass. civ. n. 19702/2012

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l’impegno sia accettato dal compratore, sorge un’autonoma obbligazione di “facere”, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall’art. 2936 c.c., l’originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all’art. 1495 c.c., mentre l’ulteriore suo diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale.

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Cass. civ. n. 5732/2011

In materia di denunzia dei vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 1495 c.c., pur dovendosi, di regola, distinguere tra vizi apparenti ed occulti – là dove per i primi detto termine decorre dalla consegna della cosa, mentre per i secondi dal momento in cui essi sono riconoscibili per il compratore – occorre comunque che il “dies a quo” si faccia risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto.

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Cass. civ. n. 4018/2011

Nel contratto di compravendita, l’onere di denunzia dei vizi della cosa venduta previsto dall’art. 1495 c.c. – applicabile anche al caso di mancanza di qualità – implica, a carico del compratore, un onere di verifica del bene il quale presuppone, a sua volta, che egli sia nella concreta possibilità di compiere tale verifica; ne consegue che, ove il bene oggetto del contratto sia stato consegnato ad un terzo, il termine per la tempestiva denunzia decorre dal momento in cui il compratore, tramite la contestazione da parte del terzo, sia messo in condizione di conoscere l’esistenza dei vizi.

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Cass. civ. n. 12130/2008

La denuncia dei vizi della cosa venduta effettuata al rappresentante del venditore, il quale abbia stipulato la compravendita in nome e per conto dell’alienante, è valida solo nella ipotesi in cui risulti la permanenza dei suoi poteri rappresentativi anche nel tempo successivo alla stipulazione dell’atto di vendita e fino al momento della denuncia dei vizi.

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Cass. civ. n. 11410/2008

In materia di compravendita, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest’ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell’ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale (nella specie, la domanda di risarcimento danni aveva ad oggetto le spese sostenute per il filtraggio ed il re-imbottigliamento del vino destinato ad un cliente estero determinate dalla inidoneità dei tappi consegnati all’attore proposta da una società vinicola nei confronti di un sugherificio, a seguito della consegna di una partita di tappi difettosi).

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Cass. civ. n. 2797/2008

Nel contratto di vendita, il termine annuale di prescrizione per l’esercizio dell’azione redibitoria e dell’azione risarcitoria conseguente all’inadempimento, decorre dalla data della consegna e non può farsi coincidere con la data di stipula del contratto in mancanza della prova della coincidenza temporale tra le due date, spettando a chi eccepisce la prescrizione l’onere della prova in ordine alla individuazione temporale del dies a quo.

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Cass. civ. n. 13294/2005

In tema di compravendita l’impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano la cosa inidonea all’uso cui è destinata (ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita a una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230 c.c.), dell’originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 c.c.), ma consente al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all’art. 1495 c.c., ai fini dell’esercizio delle azioni edilizie (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 c.c.), sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 c.c.).

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Cass. civ. n. 5251/2004

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta (nella specie, un’imbarcazione usata), l’occultamento degli stessi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa. L’accertamento dell’apparenza e riconoscibilità dei vizi costituisce, poi, un apprezzamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità per tutto ciò che non attiene al procedimento logico — giuridico seguito dal giudice di merito.

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Cass. civ. n. 4968/2004

A differenza del riconoscimento da parte del venditore della propria responsabilità in ordine al vizio o alla mancanza di qualità della cosa, il semplice riconoscimento che lo stesso venditore faccia del vizio o del difetto di qualità, rende soltanto superflua la denunzia del compratore, e non richiede l’ammissione da arte del venditore della propria responsabilità. Tale riconoscimento, che costituisce una dichiarazione di scienza relativa alla sussistenza della situazione obbiettiva lamentata dall’acquirente e non una dichiarazione negoziale, può essere fatta in qualsiasi forma, anche tacita, cioè con comportamenti incompatibili con l’intenzione di contestare la pretesa avversaria. (Fattispecie relativa a pubblicazione illustrativa di una macchina operatrice, diffusa presso la clientela, ove erano illustrate le caratteristiche del macchinario acquistato da un imprenditore che — in sede di opposizione a decreto ingiuntivo — aveva lamentato alcuni difetti del macchinario, ritenuti dal giudice di primo grado come tardivamente denunciati, e da quello di appello come già riconosciuti dal venditore attraverso il depliant illustrativo).

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Cass. civ. n. 10767/2003

In tema di decadenza dalla garanzia per vizi della cosa venduta (art. 1495 c.c.), anche nei casi di compravendita di azienda la denunzia deve seguire entro gli otto giorni dalla scoperta, onde consentire al venditore il controllo del fondamento della contestazione nell’immediatezza del manifestarsi del vizio stesso ed il sollecito apprestamento delle opportune difese, ovvero del dovuto rimedio, non solo laddove, come nella specie, si tratti di compravendita d’azienda di ridotte dimensioni, nella quale il valore di ciascuna singola componente concorra in misura rilevante alla formazione del valore del complesso, ma soprattutto ove la disfunzione della singola componente assuma autonoma rilevanza, influendo in misura determinante sull’idoneità produttiva del complesso stesso.

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Cass. civ. n. 4893/2003

In tema di vizi della cosa nella compravendita (come nel contratto di opera o di appalto) ed al fine d’integrare l’ipotesi del riconoscimento ex art. 1495, secondo comma, c.c., ad opera del venditore (o prestatore) — che esonera la controparte dall’obbligo di denunzia entro i prescritti termini — non è sufficiente la mera conoscenza (o possibilità di conoscenza) del vizio, in quanto detto riconoscimento, se non implica una manifestazione di volontà, costituisce pur sempre una manifestazione di verità o di scienza relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche negative per il dichiarante. Tale manifestazione, peraltro, non essendo soggetta a forme particolari, può essere desunta sia da qualsivoglia espressione linguistica, purché univoca e convincente, sia da facta concludentia, senza necessità che ad essa si accompagni l’ammissione del vizio o della responsabilità o l’assunzione di obblighi.

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Cass. civ. n. 15758/2001

Il riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa alienata, che può avvenire anche per facta concludentia quali l’esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un’attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell’oggetto della vendita, determina la costituzione di un’obbligazione che; essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, è sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall’art. 1495 c.c. ed è, invece, soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale.

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Cass. civ. n. 10728/2001

I termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita, e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi.

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Cass. civ. n. 5597/2001

Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore — che, ex art. 1495, secondo comma, c.c. esonera l’acquirente dall’onere della tempestiva denuncia ed impedisce la decadenza dello stesso dalla garanzia pur in difetto d’ottemperanza a tale onere — può aver luogo sia per dichiarazione espressa della parte che tacitamente per facta concludentia; in tale ultimo caso esso deve estrinsecarsi in comportamenti nei quali sia ravvisabile un’inequivoca ammissione della sussistenza dei vizi ed un’altrettanto inequivoca accettazione delle obbligazioni conseguenti. Parimenti perché sussista una valida rinuncia ad eccepire la decadenza o la prescrizione in materia è necessaria un’incompatibilità assoluta tra il comportamento del soggetto e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, senza possibilità alcuna di una diversa interpretazione.

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Cass. civ. n. 11452/2000

Il termine per la denunzia dei vizi della cosa venduta, decorre dal ricevimento del bene soltanto per i vizi apparenti, mentre per i vizi non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame della cosa, il termine decorre dal momento della loro scoperta, la quale ricorre allorché il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva della esistenza del vizio. (Nella specie la S.C. in applicazione del principio su riportato, ha affermato che, nella vendita di animali, il termine per la denuncia dei vizi decorreva non dalla consegna dei capi, ma solo quando il morbo che li aveva colpiti si era manifestato con sintomi inequivocabili).

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Cass. civ. n. 10188/2000

L’azione di risoluzione del contratto di compravendita per vizi che rendono la cosa venduta inidonea all’uso si fonda sul disposto degli artt. 1490, 1492 e 1495 c.c., e soggiace ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1495 dello stesso codice, termini che riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per vizi o mancanza di qualità della cosa venduta, ma non per consegna di aliud pro alio, ipotesi più grave di inadempimento — che si realizza quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, o sia assolutamente priva delle capacità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente — assoggettata alla disciplina dell’azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., e, quindi, svincolata dall’osservanza dei predetti termini.

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Cass. civ. n. 6234/2000

L’azione di inadempimento del contratto di compravendita è regolata non già dalla disciplina generale dettata dagli artt. 1453 e ss. c.c., ma dalle norme speciali di cui agli artt. 1492 e ss. c.c., che prevedono specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale ed in particolare l’onere di denuncia dei vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta, che condiziona sia l’esercizio dell’azione di risoluzione e dell’azione di riduzione del prezzo previste dall’art. 1492 c.c., sia quella di risarcimento dei danni prevista dall’art. 1494 c.c. La denunzia dei vizi della cosa venduta ai sensi degli artt. 1492 e 1495 c.c. non deve consistere necessariamente in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res vendita, poiché in considerazione della finalità della denunzia consistente nel mettere il venditore sull’avviso in ordine alle intenzioni del compratore e contemporaneamente in condizione di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza, una denuncia generica può essere idonea allo scopo, sempreché con essa il venditore sia reso edotto che il compratore ha riscontrato, seppure in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa è affetta da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

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Cass. civ. n. 6089/2000

Il riconoscimento da parte del venditore del vizio della cosa venduta — che ai sensi del secondo comma dell’art. 1495 c.c. esonera il compratore dall’onere della denuncia prevista dal primo comma della stessa disposizione — si ha anche quando il venditore ammette che la cosa presenta, qualsivoglia sia la causa, caratteristiche che non solo la rendono, ma anche possono renderla inidonea all’uso cui è destinata o diminuirne in modo apprezzabile l’utilizzazione.

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Cass. civ. n. 6036/2000

Perché il riconoscimento dei vizi possa sanare, ai sensi dell’art. 1495, secondo comma c.c., l’effetto preclusivo dell’omissione della denuncia da parte del compratore, è necessario che da esso possa farsi derivare la presunzione che il venditore avesse acquisito la conoscenza dell’esistenza dei vizi precedentemente alla scadenza utile per la loro denuncia da parte dell’acquirente.

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Cass. civ. n. 10854/1998

La denunzia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta può essere effettuata, oltre che dal compratore, da un suo rappresentante, a condizione che quest’ultimo manifesti tale qualità al venditore, e che il compratore provi di avergli conferito il relativo incarico.

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Cass. civ. n. 4657/1998

Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta decorre dal momento dell’acquisita certezza dell’esistenza di essi ed è posto nell’interesse del compratore, si che questi può rilevare la mancanza di qualità promesse all’atto del ritiro della cosa, pur se a tale momento ha soltanto il sospetto dell’inutilizzabilità concreta – nella specie veicolo di dimensioni diverse da quelle pattuite per custodirlo in garage – mentre l’immediatezza della denuncia al venditore – volta a consentirgli di rimediare con sollecitudine – comporta che questi, ove destinatario del suddetto rilievo anticipato, risulti tutelato ancor più sollecitamente e pertanto è irrilevante che la successiva verifica, da parte del compratore, della fondatezza del dubbio, sia tardiva.

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Cass. civ. n. 440/1996

La denunzia dei vizi della cosa venduta, prevista dall’art. 1495 c.c., oltre allo scopo di far conoscere i vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche quello di consentire sollecitamente l’accertamento dell’entità e della causa degli stessi, anche nell’interesse del venditore ai fini della sua eventuale rivalsa verso il proprio fornitore. Ne consegue che l’onere del compratore di denunziare i vizi implica anche quello di non utilizzare la merce e di tenerla a disposizione del venditore per il tempo minimo necessario a realizzare lo scopo della denunzia.

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Cass. civ. n. 7541/1995

Il termine di decadenza previsto dall’art. 1495 c.c., per l’azione di garanzia dei vizi della cosa venduta decorre dalla effettiva scoperta dei vizi, che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa (e non dalla data in cui i vizi avrebbero potuto essere astrattamente conosciuti) e che, conseguentemente, quando i vizi sono stati appresi dal compratore con la necessaria certezza solo attraverso la relazione di un consulente nominato dal giudice in un accertamento tecnico preventivo, non può farsi coincidere automaticamente con la data di deposito della relazione, della quale non può presumersi che le parti abbiano avuto notizia prima della comunicazione della cancelleria.

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Cass. civ. n. 6073/1995

Il riconoscimento, da parte del venditore, dell’esistenza dei vizi della cosa venduta esime il compratore, a norma dell’art. 1495, secondo comma, c.c., dall’onere di denunziarli e può sanare gli effetti della decadenza, eventualmente verificatasi per l’omessa o tardiva denunzia. Ne consegue che, qualora il giudice del merito ritenga accertato il riconoscimento dei vizi da parte del venditore (a seguito, nell’ipotesi, del controllo della merce difettosa da parte di un suo dipendente, il quale si era impegnato a sostituirla), non è necessario verificare se la denuncia degli stessi, da parte del compratore sia stata, o meno, tempestiva.

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Cass. civ. n. 1082/1995

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, va considerato: che solo per il «vizio apparente», che è quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il dies a quo decorre dal giorno del ricevimento della merce, mentre per gli altri vizi, il termine decorre dal momento della «scoperta», la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato «certezza» (e non semplice sospetto) che il vizio sussista; e che, nella compravendita di merce fra imprenditori, esperti del settore merceologico specifico, il dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza della denuncia dei vizi (nella specie: acidità del vino), è quello in cui l’acquirente ha potuto eseguire gli esami necessari, equiparandosi in tal caso la possibilità di accertamento della condizione del bene alla riconoscibilità dei vizi apparenti.

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Cass. civ. n. 1458/1994

Il termine di decadenza per la denunzia dei vizi della cosa venduta ai sensi dell’art. 1495 c.c., pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già alla sua individuazione causale, decorre tuttavia solo dal momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva dell’esistenza del vizio con la conseguenza che ove la sua scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull’entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si completa la relativa scoperta, e, quindi, nel caso di macchinario dal complesso funzionamento, che necessiti di un periodo di rodaggio, il dies a quo per la decorrenza del termine dell’art. 1495, prima parte c.c., deve individuarsi nel momento in cui la fase di rodaggio sia completata.

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Cass. civ. n. 6855/1993

Qualora l’esecuzione di un contratto di vendita avvenga mediante consegne ripartite di una stessa merce, il termine fissato dalla legge per la denunzia dei vizi — sussistenti fin nella prima partita di merce consegnata — decorre dalla loro scoperta e con riferimento a quella consegna, senza che la successiva consegna di altra partita della stessa merce sia idonea a far decorrere un nuovo termine per la denunzia.

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Cass. civ. n. 2660/1993

L’occultamento della mancanza di qualità della cosa venduta, che, ai sensi dell’art. 1495 c.c., al quale rinvia il secondo comma dell’art. 1497 c.c., determina l’esonero della denuncia e quindi esclude la correlata decadenza, richiede una particolare attività illecita del venditore, diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il difetto, non essendo sufficiente il mero silenzio.

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Cass. civ. n. 8169/1991

L’azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell’art. 1495 c.c. si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, anche se i vizi non sono stati scoperti o non sono stati tempestivamente denunciati o se la denuncia stessa non è necessaria.

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Cass. civ. n. 6641/1991

Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta — che a norma dell’art. 1495 c.c. esclude la necessità della loro denunzia da parte dell’acquirente — può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza, come, in particolare, quando il venditore provvede ad effettuare riparazioni a mezzo di propri tecnici oppure si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta, poiché con tali comportamenti mostra di aver accettato la denunzia del compratore senza porre alcuna questione in ordine alla sua tempestività e di aver ritenuto suo obbligo procedere all’eliminazione dei vizi, riconoscendo, implicitamente, ma chiaramente, che la denuncia del compratore era fondata.

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Cass. civ. n. 328/1991

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, la denuncia dei vizi medesimi da parte del compratore, ai sensi ed agli effetti dell’art. 1495 c.c., può essere fatta, in difetto di diversa previsione, con qualunque mezzo idoneo, e, quindi, anche mediante comunicazione telefonica.

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Cass. civ. n. 8226/1990

Si ha riconoscimento del vizio redibitorio, agli effetti di cui all’art. 1495, comma secondo, c.c. quando il venditore riconosce che un certo fenomeno denunciatogli, e comunque contestato, costituisce difetto della cosa venduta, anche se non ne indichi la causa o la attribuisca a fatto diverso da quello poi individuato come determinante il difetto. Al contrario, non si ha riconoscimento del vizio della merce quando il fenomeno, cui l’acquirente attribuisce natura di vizio, venga sì riconosciuto dal venditore, ma venga da lui riferito non già ad intrinseco difetto della cosa venduta, bensì a difetto imputabile all’acquirente o a terzi che, per incuria od altro fatto, dopo la vendita o la consegna della merce, ha determinato il fenomeno stesso.

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Cass. civ. n. 2586/1988

La prescrizione annuale del diritto del compratore alla garanzia per i vizi della cosa venduta — diritto che può anche mancare (come avviene quando il vizio sia facilmente riconoscibile o non presenti la gravità richiesta dall’art. 1490 c.c. o la garanzia sia stata efficacemente esclusa ex art. 1490, secondo comma, c.c.) — è interrotta, ai sensi dell’art. 2944 c.c., dal riconoscimento (esplicito o implicito), da parte del venditore, del diritto della controparte alla garanzia anzidetta, non essendo sufficiente, allo stesso fine, il semplice riconoscimento della esistenza dei vizi, ancorché questo esima il compratore dall’onere della denunzia e valga altresì a sanare gli effetti della decadenza eventualmente verificatasi al riguardo.

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Cass. civ. n. 4085/1982

L’azione proposta dal compratore di un immobile che non possa godere di esso per l’inagibilità dell’impianto di riscaldamento stante il mancato collaudo da parte dei vigili del fuoco, non è soggetta ai termini di decadenza e di prescrizione sanciti dall’art. 1495 c.c., trattandosi di vizio noto al costruttore-venditore il quale, avendo alienato l’immobile nelle more del procedimento amministrativo per la progettazione ed esecuzione degli impianti termici, è tenuto a provvedere, nell’esecuzione del contratto secondo buona fede, a quanto richiesto per l’ottenimento del provvedimento amministrativo.

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Cass. civ. n. 3907/1981

Seppure la denuncia dei vizi della cosa acquistata deve essere comunicata al venditore da parte dell’acquirente o da un suo incaricato, essa non deve rivestire forma o contenuto particolari, con la conseguenza che realizza tale finalità l’assemblea condominiale, alla quale abbiano partecipato tanto il compratore che il venditore di un appartamento, nella quale si sia discusso dei vizi dell’immobile, deliberando l’esecuzione dei lavori necessari per la loro eliminazione, avvenendo, nel processo formativo della volontà condominiale, uno scambio di dichiarazioni reciprocamente espresse e ricevute dai singoli condomini.

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Cass. civ. n. 4714/1977

L’occultamento del vizio della cosa venduta va identificato in una attività positiva volta a nascondere l’imperfezione del bene e, quindi, diretta a rendere impossibile o, quanto meno, difficile al compratore la scoperta del vizio con la comune diligenza. Non è sufficiente, pertanto, a integrare l’ipotesi di occultamento del vizio dell’immobile venduto, la generica dichiarazione di conformità di esso al progetto approvato.

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