Art. 1502 – Codice civile – Obblighi del riscattante

Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spesee ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita [1475], le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell'aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa [1150].

Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa [1152]. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, può accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune cautele [1179].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale