Art. 1502 – Codice civile – Obblighi del riscattante
Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spesee ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita [1475], le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell'aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa [1150].
Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa [1152]. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, può accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune cautele [1179].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 6144/2016
In tema di vendita con patto di riscatto, la nullità, per l'eccedenza, della clausola con cui le parti subordinano l'esercizio del riscatto al pagamento di un prezzo superiore a quello fissato per la vendita colpisce anche la pattuizione relativa al pagamento di interessi sul prezzo medesimo, quand'anche a titolo compensativo di utilità che il venditore abbia potuto trarre in ragione di particolari accordi intervenuti con l'acquirente (nella specie, per avere previsto una riserva di usufrutto, in proprio favore, sul bene compravenduto), giacché tale utilità, secondo un criterio di ragionevolezza, deve ritenersi scontata nel prezzo originario fissato dalle parti.
Cass. civ. n. 1332/1983
In tema di vendita con patto di riscatto, il venditore, che esercita il diritto di riscatto, è tenuto, ai sensi dell'art. 1502 c.c., a rimborsare al compratore le spese che hanno aumentato il valore della cosa riscattata nei limiti dell'aumento, costituendo quindi oggetto della corrispondente obbligazione la spesa erogata dal compratore a vantaggio della cosa, e non l'utilità conseguitane, la quale viene in rilievo non per sé ma, nella misura in cui permanga al momento del riscatto, come limite (massimo) di detta obbligazione; e ciò al fine di non consentire un indebito arricchimento del venditore mediante acquisizione della cosa per lo stesso prezzo per il quale era stata venduta, nonostante l'incremento di valore apportatovi con suoi esborsi dal compratore, e di impedire, per converso, che il venditore medesimo debba sostenere un onere in difetto di sostanziale correlativo incremento del suo patrimonio, per fatto del compratore, sicuramente lecito ma posto in essere in una consapevole situazione aleatoria.
Cass. civ. n. 1113/1972
In tema di vendita con patto di riscatto, i pagamenti legittimamente fatti per la vendita, che, a norma dell'art. 1502 c.c., il venditore che esercita il diritto di riscatto deve rimborsare, sono quelli obiettivamente giustificati che il compratore abbia dovuto affrontare per concludere la vendita. Non può essere ricompreso tra i pagamenti rimborsabili l'onorario corrisposto per il ricorso alla consulenza di un professionista legale nella stipula di una comune vendita immobiliare non coinvolgente rilevanti interessi economici.