Art. 1588 – Codice civile – Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento [1592 comma 2] della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio [1611], qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile [1218 ss., 1256 ss., 2281].

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa [1592 comma 2, 1594].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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