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Art. 2281 — Restituzione dei beni conferiti in godimento

Art. 2281 — Restituzione dei beni conferiti in godimento

I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano [ 1590, 1807 ]. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale [ 1588 ], salva l’azione contro gli amministratori [ 2043, 2254, 2260 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7427/2002

Al fine di stabilire se i versamenti di somme di danaro eseguiti dal socio alla società (nella specie, società in nome collettivo) possano ritenersi effettuati per un titolo che ne giustifichi la restituzione al di fuori della ipotesi di liquidazione, occorre accertare, secondo le regole interpretative della volontà negoziale dettate dalla legge, quale sia stata la reale intenzione delle parti tra le quali il rapporto si è instaurato, verificando se tra di esse sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo (o in altro titolo idoneo a giustificare la pretesa restitutoria), oppure se i versamenti stessi costituiscano apporti finanziari che si aggiungono a quelli rappresentati dai conferimenti imputabili alla originaria costituzione della società o al successivo aumento del capitale sociale, traducendosi quindi in incrementi del patrimonio netto della società, come tali non costituenti oggetto di un diritto alla restituzione. Nell’esercizio di tale attività ermeneutica, il giudice di merito deve tener conto del modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, delle finalità pratiche perseguite, degli interessi implicati.

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Cass. civ. n. 2846/1996

Il principio per cui gli amministratori di società sono personalmente responsabili verso i soci per i danni arrecati per un loro comportamento doloso o colposo, specificamente stabilito dall’art. 2395 c.c. per le società di capitali è operante anche rispetto alle società personali come può desumersi dall’art. 2281 c.c.

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Cass. civ. n. 565/1995

La declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, quoad effectum, allo scioglimento della stessa, con la conseguenza che, la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle rispettive spettanze sul patrimonio comune (una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi), si configura alla stregua di liquidazione della quota e costituisce debito di valore.

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