Art. 1793 – Codice civile – Diritti del possessore

Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate [1777]; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo [1996, 2000].

Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno [1791] sulle cose depositate [2784].

Il possessore della sola fede di deposito [1780] non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dell'articolo 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall'articolo 1788.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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