Avvocato.it

Art. 1919 — Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

Art. 1919 — Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

L’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo [ 1899 ].

L’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto [ 2725 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 3707/2018

In tema di assicurazione sulla vita, l’art. 1919, comma 2, c.c., nel subordinare la validità dell’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo al consenso scritto del medesimo, si riferisce all’ipotesi in cui il terzo si venga a trovare nella posizione di mero portatore del rischio, mentre i benefici del contratto assicurativo spettino esclusivamente al contraente o a persona da questo designata nel proprio interesse, sicché la necessità del consenso del terzo non sussiste quando il beneficiario dell’assicurazione non sia il contraente ma il terzo stesso, ovvero i suoi eredi o comunque soggetti da lui indicati, configurandosi in tal caso un’assicurazione sulla vita a favore di un terzo, regolata dall’art. 1891 c.c.. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto la validità, senza necessità di consenso scritto, dell’assicurazione sulla vita di un terzo, figlio del contraente, in quanto i beneficiari erano gli eredi legittimi e testamentari del terzo).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4484/1996

Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato è titolare di un diritto proprio, derivante dal contratto, alla prestazione assicurativa. Qualora il contratto preveda che l’indennizzo debba essere corrisposto agli «eredi legittimi o testamentari», tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all’eredità, senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1883/1977

L’art.1919 secondo comma c.c., nel subordinare la validità dell’assicurazione sulla vita, contratta per il caso di morte di un terzo, al consenso scritto del medesimo, si riferisce all’ipotesi in cui quest’ultimo si venga a trovare nella posizione di mero portatore del rischio, mentre i benefici del contratto assicurativo spettino esclusivamente allo stipulante o a persona da questo designata. Tale norma, pertanto, ancorché applicabile analogicamente all’assicurazione contro gli infortuni mortali di un terzo, non è invocabile nell’ipotesi in cui al terzo stesso, od a persona da lui designata, spettino i diritti derivanti da detto contratto assicurativo. In questo caso, si verte in tema di assicurazione per conto altrui, la cui validità prescinde dal consenso del «terzo», che in tale ipotesi è in realtà il soggetto assicurato (ai sensi dell’art. 1891 c.c.) e non quindi un mero portatore del rischio (ai sensi dell’art. 1919 secondo comma c.c.).

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze