Art. 1917 – Codice civile – Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi [1900].

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse [1932].

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore [1932].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25537/2025

L'assicuratore della responsabilità civile del soggetto corresponsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di un sinistro stradale, il quale paghi quanto dovuto dal proprio assicurato in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, secondo la quota di corresponsabilità ivi stabilita, ove detta ripartizione venga, poi, riformata, in senso riduttivo, in appello (nella specie dall'80 al 20%), non ha diritto all'azione di regresso o di surrogazione nei confronti dell'assicuratore del corresponsabile civile ex art. 2054 c.c., potendo valersi unicamente dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei riguardi dell'accipiens danneggiato, in quanto la solidarietà ex lege che lega l'assicuratore della RCA e l'assicurato verso il danneggiato rappresenta un'ipotesi atipica, non estensibile all'assicuratore del danneggiante per un titolo diverso da quello presidiato dall'art. 18 della l. n. 990 del 1969 (ratione temporis applicabile).

Cass. civ. n. 19502/2025

In tema di assicurazione della responsabilità civile, ai fini dell'individuazione del "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", di cui all'art. 1917 c.c., è necessario avere riguardo al tenore della clausola contrattuale che lo contempla, onde comprendere che cosa le parti abbiano voluto ricondurre sotto la copertura assicurativa, in particolare se abbiano inteso il fatto idoneo a determinare la responsabilità civile verso il terzo, ove imputabile a condotta umana, come comprensivo solo delle condotte causative di danno a terzi poste in essere sotto la vigenza della polizza ovvero anche di quelle antecedenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che i costi per l'eliminazione dei difetti delle opere, sostenuti dall'impresa di costruzioni assicurata nella misura liquidata al danneggiato a titolo di risarcimento danni, rientrassero nella garanzia in quanto causati dall'attività assicurata, consistente nell'esecuzione dei lavori, realizzata durante la vigenza della polizza assicurativa).

Cass. civ. n. 14679/2025

In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso di clausola di delimitazione dell'oggetto del contratto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, il rischio assicurato è circoscritto alla quota di danno effettivamente cagionato da quest'ultimo, con esclusione di quella a lui non causalmente riconducibile e derivante dall'insolvenza degli altri responsabili o dalla scelta discrezionale del danneggiato, cosicché tale clausola incide sulla determinazione del premio assicurativo.

Cass. civ. n. 11887/2025

L'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva accolto l'eccezione di giudicato, in quanto non vi era identità tra le domande di garanzia proposte nei giudizi conclusi con le sentenze richiamate dalle parti e la domanda di garanzia formulata nella fattispecie in esame, essendo diverse le parti della domanda principale risarcitoria e, dunque, diversi il petitum e la causa petendi della domanda accessoria, con cui era stato azionato, in forza di una clausola on claims made basis, il diritto di manleva dell'ente ospedaliero verso la compagnia assicuratrice).

Cass. civ. n. 11237/2025

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore ha natura di debito di valuta sia quando il danno causato dall'assicurato al terzo superi il massimale, sia in caso di danno inferiore al massimale, ma in quest'ultimo caso essa "si comporta" come una obbligazione di valore, sicché l'assicurato va tenuto indenne di tutti i danni causati al terzo e, quindi, non solo del risarcimento in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora dovuti dal giorno del fatto ai sensi dell'art. 1219 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la corte d'appello, nell'accogliere una domanda risarcitoria nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, aveva affermato che il tempo trascorso per la condotta inerte imputabile al Fondo aveva reso incapiente il massimale, senza però considerare che, essendo il massimale incapiente all'epoca del fatto, il capitale non poteva essere rivalutato).

Cass. civ. n. 14846/2024

La compagnia assicuratrice della responsabilità civile del medico che, in base a una transazione con il paziente, ha risarcito integralmente il danno, può surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 1201 c.c., vertendosi in un'ipotesi di pagamento del terzo.

Cass. civ. n. 13897/2024

Nell'assicurazione per la responsabilità civile l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato ex art. 1917 c.c. sorge nel momento in cui quest'ultimo causi un danno a terzi, costituendo tale evento l'oggetto del rischio assicurato e non il pagamento del risarcimento ai terzi danneggiati; ne consegue che l'inadempimento dell'assicuratore può dirsi sussistente soltanto ove egli abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile.

Cass. civ. n. 9460/2024

In tema di assicurazione sulla responsabilità civile, in caso di cessione di ramo d'azienda da parte dell'assicuratore che ha stipulato la polizza, trova applicazione l'art. 2560 c.c. - con conseguente solidarietà del conferente nell'obbligazione assicurativa - se al momento della cessione è configurabile in capo alla cedente una posizione di mero debito e, cioè, quando l'assicurato (terzo ceduto) ha pagato il premio ed è già sorta l'obbligazione dell'assicuratore per essersi verificato il fatto illecito oggetto della copertura, in quanto l'obbligazione ex art. 1917 c.c. sorge con l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del danneggiato.

Cass. civ. n. 6716/2024

In tema di surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale, il pagamento eseguito dalla compagnia di assicurazione in favore degli aventi diritto, senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142 del d.lgs. n. 209 del 2005, non è idoneo a liberare la medesima nei confronti dell'Inail, non potendo trovare applicazione, in tale ipotesi e in ragione della colpa del solvens, la regola dell'art. 1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente.

Cass. civ. n. 6523/2024

L'assicurazione della responsabilità civile, per la sua stessa natura, copre necessariamente il danno che deriva da fatto colposo, benché connotato da colpa anche grave o gravissima, essendo, pertanto, necessaria una pattuizione espressa delle parti per escludere l'assicurabilità dei fatti dovuti a colpa grave dell'assicurato o dei fatti dovuti a particolari e specifici comportamenti colposi.

Cass. civ. n. 6490/2024

In tema di assicurazione della responsabilità civile con clausola "claims made", la mancata previsione di una "sunset clause" non rende di per sé nullo il contratto per difetto di causa concreta, spettando al giudice del merito verificare in concreto la conformazione del regolamento contrattuale al fine di stabilire se la combinazione tra copertura pregressa e periodo di ultrattività previsto, riguardata alla luce del rapporto tra rischio e premio, sia tale da svuotare di ogni ragion pratica il contratto. (Affermando tale principio in relazione a clausola claims made con previsione di ultrattività annuale, la S.C. ha cassato la decisione di merito che ne aveva dichiarato la nullità senza valutare la specifica determinazione temporale della ultrattività della copertura assicurativa).

Cass. civ. n. 27892/2023

La cessione ex art. 1260 c.c. del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale attribuisce al cessionario la legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto (pur se assicuratore per la r.c.a.), anche nell'ipotesi in cui il primo abbia struttura consortile (e sia, dunque, un soggetto formalmente terzo rispetto a quello che abbia eseguito la riparazione del veicolo danneggiato), dal momento che la cessione non integra un'operazione di finanziamento da parte del cedente, bensì il corrispettivo della prestazione professionale ricevuta in termini di ripristino del mezzo.

Cass. civ. n. 17656/2023

In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia - la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria.

Cass. civ. n. 14419/2023

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il credito all'indennizzo assicurativo è pignorabile anche in pendenza del giudizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato danneggiante, poiché l'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e financo eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente e suscettibili di capacità satisfattiva futura. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto impignorabile il diritto dell'esecutata all'indennizzo assicurativo, riferibile ad un rapporto contrattuale preesistente al pignoramento e divenuto liquido ed esigibile in conseguenza di una successiva statuizione di condanna emessa in un separato giudizio, essendo irrilevante che il diritto dell'assicurata alla garanzia della compagnia assicuratrice fosse subordinato all'effettivo adempimento, da parte della prima, dell'obbligazione risarcitoria).

Cass. civ. n. 12309/2023

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore, che agisca in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ha l'onere, in quanto attore, di provare il verificarsi della causa di esclusione della copertura assicurativa.

Cass. civ. n. 6727/2023

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile non copre solo il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente dall'assicurato (assicurazione per fatto proprio), ma anche quello derivante dal contegno di persona di cui l'assicurato medesimo debba rispondere (assicurazione per fatto altrui), salvo che la polizza non contenga un'espressa clausola di esclusione della copertura per tale ultimo caso.

Cass. civ. n. 3173/2016

In tema di assicurazione per responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall'assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale.

Cass. civ. n. 667/2016

L'obbligazione dell'assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l'assicurato delle spese erogate per resistere all'azione del danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., ha natura accessoria rispetto all'obbligazione principale e trova limite nel perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, interessate nel respingere la detta azione. Ne consegue che l'assicuratore è obbligato al rimborso delle spese del procedimento penale promosso nei confronti dell'assicurato solo quando intrapreso a seguito di denuncia o querela del terzo danneggiato o nel quale questi si sia costituito parte civile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto rimborsabili le spese sostenute dalla società assicurata per le difese dei propri amministratori e sindaci, indagati in un procedimento penale non attivato su istanza di parte e conclusosi con archiviazione).

Cass. civ. n. 5791/2014

Ai fini della validità del contratto di assicurazione della responsabilità civile, non è consentita l'assicurazione di un rischio i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula, dovendo essere futuro rispetto a tale momento non il prodursi del danno, quanto l'avversarsi della causa di esso, senza che rilevi che il concreto pregiudizio patrimoniale si sia poi verificato dopo la conclusione del contratto, in quanto conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti in precedenza. (In applicazione di tale principio, la S.C ha cassato la sentenza di merito la quale, in ipotesi di assicurazione della responsabilità professionale di un avvocato, aveva escluso l'obbligo indennitario dell'assicuratore, essendo accaduto durante il tempo dell'assicurazione, agli effetti dell'art. 1917 cod. civ., il fatto della proposizione di un appello tardivo, ma non anche il deposito della sentenza che ne dichiarava l'intempestività).

Cass. civ. n. 3622/2014

Nei contratti di assicurazione della responsabilità civile l'estensione della copertura alle responsabilità dell'assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto (cosiddetta clausola "claims made") non fa venire meno l'alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento della stipula le parti (e, in specie, l'assicurato) ignoravano l'esistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ. per le dichiarazioni inesatte o reticenti.

Cass. civ. n. 4799/2013

L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni "involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale", senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato (nella specie, per il difetto di manutenzione di una tubazione idrica condominiale), con la sola eccezione delle condotte dolose.

Cass. civ. n. 3638/2013

La norma di cui all'art. 1917, terzo comma, c.c., non riguarda il regime e la misura delle spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato circa la fondatezza dell'azione di garanzia, che vanno liquidate nell'intero secondo il principio della soccombenza, ma soltanto le spese direttamente sostenute dall'assicurato per resistere alla pretesa del terzo, ovvero quelle che l'assicuratore assume direttamente da sè quale gestore della lite.

Cass. civ. n. 17315/2012

L'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l'assicurato delle spese erogate per resistere all'azione del danneggiato (nei limiti fissati dall'art. 1917, terzo comma c.c.) trova limite nel perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, interessate nel respingerla. Ne consegue che l'assicuratore non è obbligato al rimborso delle spese del procedimento penale, svoltosi nei confronti dell'assicurato, ma senza costituzione di parte civile del danneggiato e definito con declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela.

Cass. civ. n. 8686/2012

In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell'art. 1917 c.c. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità.

Cass. civ. n. 19321/2004

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sul danneggiato che chiede la corresponsione del risarcimento oltre il limite del massimale - limitatamente a interessi e rivalutazione, con decorrenza dalla data di costituzione in mora dell'assicuratore, coincidente con la scadenza dello spatium deliberandi di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 - incombe esclusivamente l'onere di dedurre il ritardo della società assicuratrice nella liquidazione del danno, gravando quindi su quest'ultima l'onere di eccepire e provare la non imputabilità del ritardo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità per mala gestio nonostante la società assicuratrice si fosse limitata ad una generica contestazione della responsabilità del conducente, senza peraltro considerare che due dei tre attori erano terzi trasportati e, perciò, aventi diritto al risarcimento integrale, a prescindere dalla graduazione delle colpe tra i responsabili, tenuto conto del vincolo di solidarietà passiva gravante sui conducenti).

Cass. civ. n. 10968/2004

L'assicuratore che sia convenuto in giudizio per il pagamento dell'indennità che contesta di dover corrispondere all'assicurato, può, a sua volta, condizionatamente all'accertamento del suo obbligo, agire nei confronti del soggetto che ritiene autore e responsabile del danno, anche chiamandolo in causa nel medesimo processo.

Cass. civ. n. 5242/2004

In tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza; mentre le spese sopportate dall'assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato sono, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, e, quindi, anche oltre il limite del suddetto massimale.

Cass. civ. n. 19555/2003

In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, l'obbligazione risarcitoria gravante sul danneggiante (che dà luogo ad un debito di valore) va distinta da quella, gravante sull'assicuratore, che ha per oggetto l'indennizzo derivante dal contratto assicurativo e che pertanto ha natura pecuniaria anche quando è adempiuto direttamente nei confronti del danneggiato; tuttavia, il quantum di quest'ultimo, almeno sino al limite del massimale di polizza, va commisurato al debito di valore che grava sul danneggiante assicurato; con la conseguenza che, se tra le componenti del danno dovute al danneggiato dall'assicurato vi è il ritardo nel pagamento, liquidato con la tecnica degli interessi, vi è tenuto l'assicuratore, sino al limite del massimale di polizza, non in quanto interessi gravanti su un suo debito, ma quali componenti dell'indennizzo che egli dovrebbe versare al suo assicurato e che, per effetto dell'azione diretta, paga direttamente al danneggiato.

Cass. civ. n. 18656/2003

L'assicuratore per la responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore che voglia contenere l'obbligazione di risarcimento nei limiti del massimale di polizza ha l'onere di indicare quali siano detti limiti e fornire la prova di ciò a mezzo della relativa polizza.

Cass. civ. n. 6799/2003

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione diretta dell'assicuratore (o dell'impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada) nei confronti del danneggiato trova un limite nel massimale di polizza (contrattuale o di legge), massimale superabile, peraltro, limitatamente alla rivalutazione ed agli interessi, tutte le volte in cui l'assicuratore colpevolmente adotti un comportamento ingiustificatamente dilatorio, poiché, in tal caso, il fatto costitutivo della pretesa del danneggiato alla corresponsione di una somma superiore al massimale stesso è rappresentato (per la parte ad esso eccedente) non già dal fatto illecito del responsabile del sinistro, bensì da quello dell'assicuratore stesso. Detta obbligazione risarcitoria, che nasce a carico dell'assicuratore per effetto dell'inadempimento, in assenza di valida giustificazione, di quella indennitaria (scaturente dal contratto assicurativo) a seguito della richiesta del danneggiato a norma dell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, che costituisce atto di costituzione in mora, è regolata dal disposto dell'art. 1224 c.c., alla stregua del quale sono dovuti unicamente gli interessi legali dal giorno della costituzione in mora, mentre il maggior danno è dovuto, per la parte eccedente il danno coperto da detti interessi, solo se sia stata formulata una specifica domanda e se, inoltre, sia stato adeguatamente provato.

Cass. civ. n. 198/2003

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicurato può proporre verso l'assicuratore due distinte domande: la domanda di garanzia, che si fonda sul rapporto assicurativo, e la domanda volta a far valere la responsabilità dell'assicuratore per mala gestio, ovvero per l'ingiustificato ritardo o la colpevole inerzia dell'assicuratore nell'adempimento della propria prestazione nei confronti del danneggiato. La domanda volta a far valere la mala gestio non può di regola ritenersi compresa nella domanda di garanzia (a meno che quest'ultima non contenga almeno la deduzione degli elementi di fatto inerenti all'altra domanda); ne consegue che, proposta nel giudizio di primo grado la sola domanda di garanzia, la domanda di mala gestio, proposta per la prima volta in appello, deve essere, anche d'ufficio, dichiarata inammissibile.

Cass. civ. n. 17831/2002

In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore per mala gestio — e cioè per colpevole ritardo nella corresponsione dell'indennità o comunque nel mettere a disposizione il massimale di polizza — è configurabile solamente nei confronti dell'assicurato, mentre, nei riguardi del danneggiato, in caso di esercizio di azione diretta ex art. 18 legge n. 990 del 1969, a carico dell'assicuratore è viceversa configurabile l'eventuale ritardo ingiustificato nell'adempimento della sua obbligazione in favore del terzo danneggiato che ha promosso tale azione, con pagamento degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. In tal caso, tuttavia, gli interessi e l'eventuale maggior danno non vanno rapportati alle somme liquidate come danno originario, ma al massimale di polizza, atteso che, entro detto ammontare, l'obbligo dell'assicuratore deriva dall'art. 1917 c.c., onde il colpevole ritardo nel versamento dell'indennizzo può assumere rilievo autonomo ex art. 1224 c.c. solo se la somma spettante in via definitiva al danneggiato superi il massimale stesso. La condanna dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1224 citato non determina in ogni caso per i danneggiati un credito aggiuntivo rispetto a quello derivante dalla condanna pronunciata contro il danneggiante (che non incontra il limite del massimale), atteso che quando, come nella specie, il danno originario sia inferiore al massimale di polizza, il superamento del massimale può aversi soltanto per rivalutazione e interessi, ossia per gli stessi fatti sui quali è fondata la responsabilità dell'assicuratore ex art. 1224 cit., onde i danneggiati non possono cumulare gli effetti dell'inadempimento dell'obbligazione (di valore) a carico del danneggiante con gli effetti dell'obbligazione (di valuta) a carico dell'assicuratore, dovendo perciò ritenersi che il credito dei danneggiati resti unitario nei confronti di danneggiante e assicuratore che sono obbligati in solido fino alla concorrenza dei loro debiti.

Cass. civ. n. 1885/2002

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato da quanto il danneggiato richiede a titolo di risarcimento del danno comporta che, ove l'assicuratore non abbia fatto seguire, alla richiesta della controparte, l'offerta di una somma adeguata ed abbia preferito, nel suo interesse, attendere l'esito giudiziale della resistenza che lo stesso assicurato oppone alla pretesa del danneggiato, di ciò non potrà che sopportare le conseguenze, nel senso che dovrà tenere indenne l'assicurato da tutto quanto quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento, per effetto della liquidazione finale all'esito del giudizio (nella specie, interessi e rivalutazione monetaria sull'originaria misura del danno).

Cass. civ. n. 1430/2002

Nel contratto di assicurazione, sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c. quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito. Attengono diversamente all'oggetto del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (principio affermato in tema di contratto di assicurazione infortuni, in un caso in cui i giudici di merito avevano ritenuto delimitativa dell'oggetto del contratto e non della responsabilità la clausola che faceva riferimento ad un diverso massimale per la liquidazione dell'infortunio in quei casi in cui il grado d'invalidità fosse inferiore a 5 per cento.

Cass. civ. n. 7557/2001

La responsabilità dell'assicuratore della responsabilità civile è configurabile solo quando l'assicuratore ometta di pagare o di mettere a disposizione del danneggiato il massimale nonostante che i dati obiettivi conosciuti consentano di desumere l'esistenza della responsabilità dell'assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato nei limiti del massimale di polizza. (Nella specie la Suprema Corte, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la configurabilità della suddetta responsabilità nei confronti di una compagnia di assicurazione con la quale una società aveva sottoscritto una polizza per la copertura dei sinistri nei quali potevano incorrere i dipendenti della società stessa rilevando, fra l'altro, che nel caso di specie la società datrice di lavoro — con atteggiamento protrattosi anche in sede di legittimità — aveva sempre negato qualsiasi propria responsabilità per le lesioni subite da un dipendente in conseguenza dell'infortunio su lavoro di cui si trattava).

Cass. civ. n. 6023/2001

Nel caso in cui l'assicuratore della responsabilità civile automobilistica ritardi colposamente il pagamento dell'indennizzo al danneggiato, il danno causato all'assicurato dal ritardo nell'adempimento va commisurato distinguendo tra incapienza e capienza del massimale nel momento in cui l'assicuratore avrebbe dovuto pagare senza provvedervi: nel primo caso, in cui la somma del risarcimento già superava il limite del massimale; nel secondo, invece, il danno è misurato dalla differenza tra quanto avrebbe potuto pagarsi allora e quanto l'assicurato è stato condannato a pagare per effetto del mancato versamento tempestivo dell'indennizzo al danneggiato.

Cass. civ. n. 10944/2000

La cattiva gestione della lite da parte dell'assicuratore (comportante l'obbligo di rivalere l'assicurato anche oltre il massimale di polizza) non è configurabile quando questi eserciti in giudizio il diritto di difendersi da pretese eccessive del danneggiato (come tali valutabili dal giudice con prognosi postuma) proponendo eccezioni processuali poi riconosciute fondate e affermando la parziale risarcibilità del danno per concorso di colpa del danneggiato, essendo essa configurabile soltanto quanto l'assicuratore resista in giudizio in maniera pretestuosa, assumendo un comportamento dilatorio e proponendo eccezioni inconsistenti o impugnazioni temerarie.

Cass. civ. n. 15684/2000

In tema di responsabilità dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato per mala gestio, fondata sul contratto assicurativo e soggetta alla disciplina ordinaria dettata dal codice civile, l'assicuratore è tenuto a rispettare nell'adempimento della propria obbligazione le norme che regolano l'adempimento delle obbligazioni, compresi gli artt. 1175 e 1375 c.c., con la conseguenza che in caso di ritardo è esposto al risarcimento del danno secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c.; a tal fine l'accertamento del modo e del tempo in cui l'assicuratore è tenuto ad eseguire la propria obbligazione e della sua mora va compiuto in base alle clausole del contratto che individuano il rischio assicurato e regolano la richiesta di pagamento dell'indennità, nonché alla normativa ex art. 1917 c.c., che la disciplina, e non con riguardo ai dettami della legge n. 990 del 1969, relativa all'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti.

Cass. civ. n. 10696/1999

In tema di assicurazione della responsabilità civile, è configurabile la responsabilità dell'assicuratore per mala gestio quando egli rifiuti ingiustificatamente di addivenire ad una transazione ragionevole e vantaggiosa proposta dal danneggiato, rifiuto configurabile sia nell'ipotesi di mancanza di una tempestiva risposta alla suddetta proposta, sia nell'ipotesi di risposta negativa fondata su di un motivo non apprezzabile, da valutarsi fino al limite della colpa lieve; la ragionevolezza e vantaggiosità della transazione offerta il cui rifiuto fonda la responsabilità per mala gestio, vanno apprezzate con riferimento agli elementi valutabili al momento in cui la transazione si sarebbe dovuta concludere, perciò ex ante e non ex post, sulla base dell'esito finale del giudizio, trattandosi pur sempre di una responsabilità fondata sulla colpa dell'assicuratore.

Cass. civ. n. 12190/1998

Qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso, e quindi — ove l'evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza — non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l'assicuratore debba comunque corrispondere l'indennizzo. Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato all'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso. L'adozione di tali misure si configura, più in particolare, come elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, con la conseguenza per cui rappresenta onere dell'assicurato fornirne la prova.

Cass. civ. n. 6340/1998

Il regime dell'assicurazione della responsabilità civile contenuto nell'art. 1917 c.c. — non modificato, per quanto attiene al rapporto tra assicurato e assicuratore, dall'art. 18 della legge sulla assicurazione della Rca 24 dicembre 1969, n. 990, che ha attribuito al danneggiato l'azione diretta contro l'assicuratore — regola da un lato (comma primo) la rifusione da parte dell'assicuratore di tutto quanto l'assicurato debba pagare al terzo danneggiato e quindi anche le spese che essendo state sostenute dal danneggiato vittorioso debbano essergli rimborsate dall'assicurato, dall'altro (comma terzo) il rimborso da parte dell'assicuratore, entro limiti prestabiliti, delle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato. Trattandosi di obbligazioni oggettivamente distinte, l'adempimento di esse può essere domandato dall'assicurato sia congiuntamente con l'unica domanda giudiziale, sia disgiuntamente con due distinte domande, riferite ad oggetti diversi. Ciò comporta, altresì, che l'assicurato convenuto in giudizio dal danneggiato può chiamare in causa l'assicuratore (art. 1917 comma quarto) chiedendone la condanna anche soltanto all'obbligazione principale, e riservarsi di chiedere in un successivo giudizio l'adempimento dell'obbligazione accessoria.

Cass. civ. n. 2525/1998

Nell'assicurazione della responsabilità civile, sulle somme dovute dall'assicuratore all'assicurato in adempimento dell'obbligo di manlevarlo ai sensi dell'art. 1917 c.c. vanno corrisposti, a decorrere dalla costituzione in mora gli interessi, ancorché esorbitanti i limiti del massimale. Inoltre, qualora la somma dovuta al danneggiato sia superiore al limite del massimale, le spese giudiziali sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato si ripartiscono fra assicuratore e assicurato in proporzione al rispettivo interesse e sempre nei limiti di quanto effettivamente provato.

Cass. civ. n. 890/1991

L'assicuratore della responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore o natanti, convenuto dal danneggiato con l'azione diretta, non può essere condannato al pagamento degli interessi moratori e al risarcimento del danno da svalutazione monetaria con riguardo alle somme da lui offerte al danneggiato e da questi rifiutate perché ritenute inadeguate, stante la possibilità per il danneggiato di accettarle con riserva di imputarle alla liquidazione definitiva.

Cass. civ. n. 620/1984

L'art. 32 c.p.c. — secondo il quale la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo, anche se eccede la sua competenza per valore — pur essendo dettato in linea generale per le cause di garanzia propria, è tuttavia applicabile anche alla causa di garanzia (impropria) dell'assicurato verso l'assicuratore, consentendo espressamente l'art. 1917, ultimo comma, c.c. la chiamata in causa dell'assicuratore nello stesso processo instaurato contro l'assicurato.

Cass. civ. n. 3876/1977

Qualora il convenuto con azione risarcitoria chiami in garanzia l'assicuratore della responsabilità civile, e, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1917 secondo comma c.c., chieda che paghi al danneggiato l'indennità dovuta, è legittima la pronuncia di condanna dell'assicuratore a quel pagamento direttamente in favore dell'attore, nonché al rimborso delle spese processuali, pur in difetto di istanze in tal senso da parte dell'attore medesimo.

Cass. civ. n. 2221/1977

La difesa dell'assicurato — la quale è resa necessaria dal solo fatto dell'instaurazione di un giudizio da parte di chi, a torto o a ragione, assume di aver subito un danno — è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, inteso come interesse all'obiettivo e imparziale accertamento dell'esistenza dei presupposti del suo obbligo all'indennizzo, sicché lo stesso assicuratore non può essere esonerato dal sopportarla, nei limiti fissati dal terzo comma dell'art. 1917 c.c., anche nell'ipotesi in cui rimanga accertato che nessun danno debba essere risarcito al terzo che ha promosso l'azione di risarcimento contro l'assicurato. A tal fine non può ravvisarsi una preclusione nella disposizione che ripartisce il carico delle spese solo in relazione all'ipotesi che al danneggiato sia riconosciuto il diritto al risarcimento, poiché tale disciplina è stata posta dal legislatore unicamente in funzione dell'ulteriore distinzione tra risarcimento entro i limiti della somma assicurata e risarcimento esorbitante detti limiti, per differenziare la ripartizione delle spese nell'un caso e nell'altro.

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