Art. 2725 – Codice civile – Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

Quando, secondo la legge [918, 1659, 1888, 1908 comma 2, 1919 comma 2, 1928, 1967, 2096, 2556 comma 1, 2581 comma 2, 2596] o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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