Art. 2102 – Codice civile – Partecipazione agli utili

Se [le norme corporative o] la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili [2099] spettante al prestatore di lavoro [2093, 2099, 2121, 2349, 2554] è determinata in base agli utili netti dell'impresa [2349] e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio [2423, 2464, 2491, 2516], in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato [2431, 2433, 2435, 2454, 2478 bis, 2519].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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