Art. 2102 – Codice civile – Partecipazione agli utili
Se [le norme corporative o] la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili [2099] spettante al prestatore di lavoro [2093, 2099, 2121, 2349, 2554] è determinata in base agli utili netti dell'impresa [2349] e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio [2423, 2464, 2491, 2516], in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato [2431, 2433, 2435, 2454, 2478 bis, 2519].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 19475/2003
In tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa, l'elemento differenziale tra le due fattispecie risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l'apporto della prestazione lavorativa dovendosi verificare l'autenticità del rapporto di associazione, che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione dell'associato al rischio di impresa, dovendo egli partecipare sia agli utili che alle perdite. (Nella specie, relativa a opposizione a sanzioni amministrative per evasioni contributive, la S.C ha confermato la sentenza di merito che, anche alla luce di ulteriori elementi caratterizzanti il contratto di associazione, quali il controllo della gestione dell'impresa da parte dell'associato e il periodico rendiconto dell'associante, e della circostanza che gli associati, già dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, avevano continuato a svolgere la loro attività lavorativa con le modalità precedenti, aveva escluso la sussistenza dell'associazione in partecipazione).