Art. 2200 – Codice civile – Società

Sono soggette all'obbligo [2194] dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V [2291] e le società cooperative [2511], anche se non esercitano un'attività commerciale [2195, 2949].

L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI [2250, 2296, 2297, 2317, 2330, 2331, 2411, 2435, 2436, 2471, 2475, 2494, 2498, 2502, 2504, 2506, 2519, 2537, 2538].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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