Art. 2142 – Codice civile – Famiglia colonica

[La composizione della famiglia colonica [846] non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione [291] e di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio [250]. La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico [2150, 2161].]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE