Art. 2143 – Codice civile – Mezzadria a tempo indeterminato

La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un anno agrario [salvo diverse disposizioni delle norme corporative], e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi [1630, 2165, 2964].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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