Art. 2201 – Codice civile – Enti pubblici

Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale [409, n. 4 c.p.c.] sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese [2093, 2195, 2221].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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