Art. 2221 – Codice civile – Fallimento e concordato preventivo

[Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale [2195, 2200, 2202], esclusi gli enti pubblici [2093] e i piccoli imprenditori [2083, 2201], sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo [219, 2214], salve le disposizioni delle leggi speciali.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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