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Art. 2220 — Conservazione delle scritture contabili

Art. 2220 — Conservazione delle scritture contabili

Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione [ 2312, 2457 ].

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti [ 2214 ].

Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1842/2011

Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all’onere di provare il proprio credito invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale non può sollevarla dall’onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.

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Cass. civ. n. 26683/2009

In tema di INVIM, il diritto di computare nel valore iniziale del bene immobile alienato le spese incrementative (sostenute, come nella specie, dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643) non è escluso dalla mancata allegazione alla dichiarazione dei documenti dimostrativi, potendo tale documentazione essere fornita successivamente al giudice tributario. Tuttavia, allorché si sia dichiarato, al fine del computo in aumento del valore iniziale, il sostenimento di spese incrementative, il contribuente ha l’onere di fornirne in giudizio, in caso d’impugnazione della rettifica adottata dall’Ufficio, idonea documentazione giustificativa; né può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni (art. 2220 c.c.), perché l’interesse fiscale esige che il contribuente conservi la documentazione contabile necessaria per giustificare le spese incrementative dichiarate per tutto il periodo in cui è esercitabile il potere di accertamento dell’Ufficio, anche ove questo si protragga oltre la scadenza del termine decennale di conservazione delle scritture contabili.

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