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Art. 2226 — Difformità e vizi dell’opera

Art. 2226 — Difformità e vizi dell’opera

L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima [ 1578 ], se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati [ 1512, 1665, 1745 ].

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti [ 1490, 1667 ], al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta [ 1495, 2964 ]. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell’opera sono regolati dall’articolo 1668 [ 2946 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 15502/2018

In tema di contratto d’opera e in ipotesi di difformità e vizi dell’opera, ai sensi dell’art. 2226 c.c. e al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché, nella prima ipotesi, l’accettazione dell’opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi mentre, nella seconda, il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere, quindi, dall’accettazione dell’opera.

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Cass. civ. n. 4908/2015

In tema di contratto di prestazione d’opera, sebbene l’art. 2226 cod. civ. non ne faccia richiamo, è applicabile la disciplina dettata, con riguardo al contratto di appalto, dall’art. 1667 cod. civ. in ordine alla garanzia per i vizi, secondo cui la denuncia dei vizi non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati, conseguendone che l’impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o vizi dell’opera dà vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed è fonte di un’autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data di assunzione dell’impegno stesso. In tema di contratto d’opera, allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all’art. 2226 cod. civ. per i vizi dell’opera eseguita, incombe su quest’ultimo l’onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell’azione.

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Cass. civ. n. 682/2006

Nel contratto d’opera, la denuncia dei vizi dell’opera è valida ed efficace anche se ai vizi lamentati il committente colleghi conseguenze dannose non ascrivibili all’opera eseguita, purchè comunque essi pregiudichino, in tutto o in parte, l’esecuzione dell’opera. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida ed efficace la denuncia dei vizi relativi alla cattiva esecuzione di una pavimentazione, anche se il denunciante ad essa collegava causalmente il verificarsi di un fenomeno di infiltrazioni, in ordine al quale la sussistenza del nesso causale con la accertata cattiva esecuzione del pavimento era stata esclusa in corso di causa).

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Cass. civ. n. 15781/2005

Le disposizioni dell’art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi dell’opera, sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l’uno e l’altro compito, attesa l’eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l’art. 2226 c.c., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall’art. 2230 dello stesso codice; pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell’applicabilità. delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione — priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista — fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato: e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata.

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Cass. civ. n. 3295/2003

In tema di contratto d’opera ed in ipotesi di difformità e vizi dell’opera, ai sensi dell’art. 2226 c.c. ed al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché nella prima ipotesi l’accettazione dell’opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi, mentre nella seconda ipotesi il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere quindi dall’accettazione dell’opera.

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Cass. civ. n. 2724/2002

Il committente di una prestazione di opera intellettuale (nella specie, progettazione di edificio da destinare ad attività alberghiera) rivelatasi inadeguata, non ha il diritto di pretendere l’eliminazione delle difformità e dei vizi, ma, neppure, è tenuto ad accettarla, ove l’altra parte si offra di modificarla o vi dia corso di sua iniziativa, sicché legittimamente il committente può avvalersi dell’eccezione
inadimpimenti non est adimplendum e, pertanto, rifiutarsi di versare il corrispettivo pattuito.

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Cass. civ. n. 1874/2000

In tema di esecuzione di contratto d’opera, la mancata denunzia dei vizi della stessa, da parte del committente, nel termine stabilito dall’art. 2226, secondo comma, c.c., ne determina la non incidenza sulla efficacia del contratto, con la conseguenza che detti vizi non possono essere fatti valere neanche al fine di eccepire l’inesatto adempimento da parte del prestatore d’opera, qualora questi richieda il pagamento del corrispettivo convenuto. Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riguardo alla richiesta del committente di risarcimento, ex art. 2043 c.c., dei danni causati dalla condotta illecita del prestatore, potendosi profilare una responsabilità extracontrattuale di quest’ultimo solo in relazione a fatti diversi da quelli oggetto dello specifico regolamento negoziale, il quale, come precisato, esclude la rilevanza dei vizi non tempestivamente denunziati.

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Cass. civ. n. 8033/1993

Poiché l’obbligazione di redigere un progetto di costruzione è di risultato, impegnando il professionista alla prestazione di un progetto concretamente realizzabile, il committente, in base al principio
inadimplenti non est adimplendum, ha diritto di rifiutare il compenso al professionista che abbia fornito il progetto di un’opera non conforme agli strumenti urbanistici del comune del luogo in cui deve essere eseguita.

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Cass. civ. n. 12820/1992

Mentre nella progettazione di un edificio è ravvisabile una obbligazione di risultato, risolvendosi l’attività del professionista nel mettere a disposizione del proprio cliente un determinato bene avente un’autonoma utilità, nella direzione dei lavori di esecuzione dell’opera progettata va ravvisata invece un’obbligazione di mezzi concretandosi essa in un complesso di attività strumentali rispetto all’obiettivo finale della realizzazione dell’edificio a regola d’arte in conformità del progetto. Ne consegue che i termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 2226 c.c. sono applicabili al contratto avente per oggetto la redazione del progetto e non a quello con cui viene conferito l’incarico della direzione dei lavori, neppure quando le due attività siano svolte dallo stesso professionista, in quanto nella direzione dei lavori manca il compimento dell’opus dalla cui consegna soltanto possono farsi decorrere i due suddetti termini.

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