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Art. 2225 — Corrispettivo

Art. 2225 — Corrispettivo

Il corrispettivo [ 2222 ], se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice [ 1657 ] in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo [ 1709, 1755, 2233 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10057/2018

In tema di compenso per l’attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul “quantum” ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l’omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura dello stesso, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente.

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Cass. civ. n. 15805/2016

Il corrispettivo della prestazione di esercizio di una professione “non protetta” (nella specie, relazione peritale in materia lavoristica) può essere stabilito dal giudice ai sensi dell’art. 2225 c.c. assumendo come parametro le tariffe vigenti per analoghe prestazioni di esercizio di una professione “protetta” (nella specie, tariffe dei dottori commercialisti).

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Cass. civ. n. 7510/2014

In tema di compenso per l’attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul “quantum” ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l’omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura del medesimo, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod. civ., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente

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Cass. civ. n. 21397/2013

La liquidazione d’ufficio di un corrispettivo d’opera in misura inferiore a quella pretesa non richiede una specifica istanza dell’attore, non avendo le parti l’onere di sollecitare il giudice all’esercizio dei suoi poteri officiosi, qual è quello di accogliere la domanda per un importo inferiore rispetto al domandato, ed imponendo la mancanza di convenzione sul corrispettivo, al pari del difetto sulla relativa prova, non già il rigetto della domanda, ma l’accoglimento di questa per un importo minore del preteso, previa determinazione “officio iudicis” in base all’art. 2225 c.c..

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Cass. civ. n. 9488/2011

La clausola inserita nella convenzione che disciplina in via generale i rapporti tra un cliente (nella specie, una pubblica amministrazione) ed i propri avvocati, la quale preveda la facoltà del cliente di accordare compensi superiori al minimo tariffario solo a sua discrezione, non ha natura vessatoria, in quanto non limita la facoltà del professionista di opporre eccezioni al cliente, ma delimita l’oggetto del contratto, individuando il corrispettivo della prestazione con riferimento all’entità e alle modalità di liquidazione del compenso professionale.

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Cass. civ. n. 6728/2004

In tema di tariffe per i lavori di facchinaggio stabilite dalla Commissione provinciale prevista dalla legge n. 407 del 1955 l’inderogabilità delle stesse non è sancita espressamente dalla legge nè è desumibile dalla mera natura pubblica di tale Commissione. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 2225 c.c., la pattuizione di un compenso inferiore alle tariffe, essendo pienamente valida, prevale su queste ultime.

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Cass. civ. n. 11085/1995

Il rapporto che si costituisce tra l’amministrazione dello Stato e le persone estranee alla stessa le quali accettino gli incarichi per lo studio di specifici problemi tecnici, loro conferiti in conformità dell’art. 380 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è di prestazione d’opera professionale, sicché il relativo compenso, configurabile quale diritto soggettivo, può essere determinato dal giudice ordinario, a norma dell’art. 2225 c.c., in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo, qualora esso non sia convenuto tra le parti e non sia determinabile secondo le tariffe professionali o gli usi, al quale fine peraltro ben può il giudice far riferimento alla valutazione compiuta dall’amministrazione con il decreto di determinazione del compenso emesso ai fini del menzionato art. 380 del D.P.R. n. 3 del 1957, il quale prevede che l’amministrazione determini il compenso in rapporto all’importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti.

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Cass. civ. n. 9829/1995

In tema di compenso per l’attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul quantum ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l’omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura del medesimo, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente.

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