Art. 2261 – Codice civile – Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti [2257, 2258, 2489, 2623 n. 3].

Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso [2320, 2552].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 15887/2024

In caso di accertamento a carico di una società di persone di utili non iscritti in bilancio, la previsione dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, per cui i redditi delle società di persone sono imputati pro quota a ciascun socio indipendentemente dall'effettiva percezione, opera anche per il socio accomandante, il quale è in grado di conoscere i rilievi e gli accertamenti fiscali condotti nei confronti della società e ha diritto alla comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, nonché alla consultazione dei libri e degli altri documenti della società, sicché il reddito di partecipazione costituisce un suo reddito personale, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione dei ricavi e dai metodi adoperati dalla società per realizzarli.

Cass. civ. n. 2962/2017

Nelle società di persone, se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, i soci amministratori non addetti ad una specifica attività o settore hanno il diritto di avere dall’amministratore che vi è preposto notizia sullo svolgimento dei relativi affari, di consultarne i documenti di gestione e, all’esito, di ottenere il rendiconto, che non coincide con la mera informazione conseguente al bilancio, e cioè al documento generale sull'attività economica della società, che è unico, ma si determina in ragione dell'altrui amministrazione.

Cass. civ. n. 12531/1998

In tema di società, il diritto al rendiconto di cui all'art. 2261 c.c. non spetta al socio investito della facoltà di amministratore, ancorché egli assuma di essersi, di fatto, disinteressato dell'amministrazione stessa.

Cass. civ. n. 3356/1985

Con riguardo all'obbligo di rendiconto, gravante sul socio-amministratore di una società di persone nei confronti degli altri soci, come in genere sul mandatario nei confronti del mandante, il dovere di formare il conto, in modo tale da consentire il riscontro della corrispondenza al vero delle singole poste e della loro entità, è fissato a tutela degli interessi dei predetti destinatari e, pertanto, può trovare deroga, vertendosi in materia di diritti disponibili, tanto in un accordo preventivo con gli aventi diritto al conto, che ne autorizzi la redazione incompleta, quanto in un successivo atto con cui essi approvino l'operato dell'obbligato, ferma restando la possibilità d'impugnare questa approvazione, in considerazione del suo contenuto negoziale, per eventuali vizi del consenso.

Cass. civ. n. 2434/1973

Nelle società personali non è richiesta la redazione di un bilancio in senso tecnico, ma viene formato dall'amministratore un rendiconto (art. 2261 c.c.), il quale è sottoposto all'approvazione dei soci (arg. ex art. 2262 c.c.). Ciò comporta che spetta ai soci di verificare le poste del conto e di apportarvi le modificazioni o aggiunte che ritengano opportune, potendo essi in sede di verifica richiedere modificazioni o esclusioni di annotazioni in bilancio. Pertanto, ove l'amministratore includa nel rendiconto una maggiore o minore quota per ammortamenti (con conseguente maggiore o minore quantità di utili da distribuire), non compie atto eccedente i suoi compiti, essendo il suo operato non definitivo, ma sottoposto all'approvazione dei soci.

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