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Art. 2261 — Controllo dei soci

Art. 2261 — Controllo dei soci

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti [ 2257, 2258, 2489, 2623 n. 3 ].

Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell’amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso [ 2320, 2552 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 10160/2015

In assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato devono considerarsi inefficaci. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente il Gip, subentrato a quello astenutosi, avesse disposto con decreto l’archiviazione del procedimento dichiarando inammissibile l’opposizione della persona offesa, senza aver prima revocato il provvedimento – adottato dal precedente giudice prima di astenersi – di fissazione dell’udienza camerale a seguito dell’opposizione).

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Cass. civ. n. 12531/1998

In tema di società, il diritto al rendiconto di cui all’art. 2261 c.c. non spetta al socio investito della facoltà di amministratore, ancorché egli assuma di essersi, di fatto, disinteressato dell’amministrazione stessa.

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Cass. civ. n. 3356/1985

Con riguardo all’obbligo di rendiconto, gravante sul socio-amministratore di una società di persone nei confronti degli altri soci, come in genere sul mandatario nei confronti del mandante, il dovere di formare il conto, in modo tale da consentire il riscontro della corrispondenza al vero delle singole poste e della loro entità, è fissato a tutela degli interessi dei predetti destinatari e, pertanto, può trovare deroga, vertendosi in materia di diritti disponibili, tanto in un accordo preventivo con gli aventi diritto al conto, che ne autorizzi la redazione incompleta, quanto in un successivo atto con cui essi approvino l’operato dell’obbligato, ferma restando la possibilità d’impugnare questa approvazione, in considerazione del suo contenuto negoziale, per eventuali vizi del consenso.

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Cass. civ. n. 2434/1973

Nelle società personali non è richiesta la redazione di un bilancio in senso tecnico, ma viene formato dall’amministratore un rendiconto (art. 2261 c.c.), il quale è sottoposto all’approvazione dei soci (arg. ex art. 2262 c.c.). Ciò comporta che spetta ai soci di verificare le poste del conto e di apportarvi le modificazioni o aggiunte che ritengano opportune, potendo essi in sede di verifica richiedere modificazioni o esclusioni di annotazioni in bilancio. Pertanto, ove l’amministratore includa nel rendiconto una maggiore o minore quota per ammortamenti (con conseguente maggiore o minore quantità di utili da distribuire), non compie atto eccedente i suoi compiti, essendo il suo operato non definitivo, ma sottoposto all’approvazione dei soci.

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