Art. 2293 – Codice civile – Norme applicabili
La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente [2251, 2315].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34996/2024
In tema di misure cautelari reali, colui che riveste la qualifica di socio di una società di persone della quale non ha la legale rappresentanza non è legittimato a chiedere la restituzione dei beni in sequestro di proprietà della stessa, non potendo far valere in giudizio situazioni che non gli appartengono.
Cass. civ. n. 5449/2015
La dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone determina la sua esclusione di diritto dalla società, ai sensi dell'art. 2288 cod. civ. - applicabile, come nella specie, ex art. 2293 cod. civ., alla società in nome collettivo - ed il bilanciamento tra la tutela della società e la massa creditoria del fallimento del socio si realizza, da un lato, evitando alla società l'eventualità pregiudizievole di avere il fallimento nella compagine e precludendo al fallimento di vendere la quota in via esecutiva; dall'altro, nel rendere oggetto della massa attiva fallimentare il credito di liquidazione della quota.
Cass. civ. n. 6293/2014
Nella società in nome collettivo, così come in quella semplice, la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali è posta a tutela dei creditori della società e non di quest'ultima, sicché solo i creditori possono agire nei confronti dei soci per il pagamento dei debiti sociali e non anche la società, la quale a tale scopo non può nemmeno invocare la previsione dell'art. 1203, n. 3, cod. civ., in tema di surrogazione, applicabile solo nell'ipotesi di pagamento di un debito altrui.
Cass. civ. n. 4543/2004
In caso di infortunio sul lavoro subito da dipendente di una società in nome collettivo, in conseguenza dell'accertamento della responsabilità penale del socio amministratore l'azione di regresso dell'INAIL ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 è esperibile non solo nei con-fronti di tale socio, ma anche nei confronti della società in quanto, in relazione alla responsabilità civile cui fanno riferimento gli artt. 10 e 11, assume rilievo il fatto che, in base alle norme sulla responsabilità per le obbligazioni sociali nelle società personali (artt. 2267 e 2293 c.c.), il debito risarcitorio verso il lavoratore infortunato nasca dal fatto illecito tanto a carico dell'amministratore personalmente, quanto della società, e che, sul piano sistematico, la norma dell'art. 10, terzo comma, sulla influenza della responsabilità da reato del dipendente, confermi l'esposizione all'azione di regresso dei soggetti civilmente responsabili.
Cass. civ. n. 9558/1997
Nelle società in nome collettivo, in base al combinato disposto degli artt. 2293, 2266, 2257 c.c., la rappresentanza, sostanziale e processuale, dell'ente spetta, disgiuntamente, a ciascun socio, ed è, pertanto, irrilevante che, in un primo giudizio innanzi ad un giudice straniero, abbia agito uno di essi, mentre, in altro giudizio innanzi al giudice nazionale, si sia costituito un socio diverso. Ne consegue che ciascuno dei predetti soci potrà, del tutto legittimamente, far valere (nei limiti in cui ciò sia consentito) gli effetti nascenti dall'uno o dall'altro giudizio e, in particolare, l'effetto interruttivo del termine di prescrizione relativo al rapporto sostanziale, nascente dalla proposizione della domanda giudiziale.
Cass. civ. n. 2597/1993
Il soggetto entrato a far parte di una società in nome collettivo già costituita (sia essa registrata o no) risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio, secondo quanto previsto dall'art. 2269 c.c. in tema di società semplice, essendo tale norma compresa fra quelle richiamate (per la società in nome collettivo) dall'art. 2293 dello stesso codice.