Art. 2296 – Codice civile – Pubblicazione

L'atto costitutivo della società [2330] con sottoscrizione autenticata [2703] dei contraenti, o una copia autenticata [2703] di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico [2699], deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese [2188, 2506] nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale [33, 2200, 2297, 2330].

Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo [2330].

Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il [def ref=2615]notaio [2626].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale