Art. 2296 – Codice civile – Pubblicazione

L'atto costitutivo della società [2330] con sottoscrizione autenticata [2703] dei contraenti, o una copia autenticata [2703] di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico [2699], deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese [2188, 2506] nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale [33, 2200, 2297, 2330].

Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo [2330].

Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il [def ref=2615]notaio [2626].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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