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Art. 2301 — Divieto di concorrenza

Art. 2301 — Divieto di concorrenza

Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente [ 2595 ] con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente [ 2291, 2318, 2462 ].

Il consenso si presume [ 2727 ], se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.

In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’articolo 2286 [ 2390 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10715/2016

Il divieto di concorrenza, previsto dall’art. 2301 c.c. con riguardo ai soci di società in nome collettivo, è applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di società in accomandita semplice, che, per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2318 c.c., hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo, e non anche per i soci accomandanti, salvo che per questi ultimi non sia pattiziamente previsto con una disposizione contenuta nel contratto sociale.

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Cass. civ. n. 1301/1990

Il consenso degli altri soci all’attività concorrenziale del singolo socio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 2301 c.c., integrando rinuncia ad un diritto disponibile, opera a prescindere dalle ragioni che lo abbiano determinato, resta fermo nonostante eventuali ripensamenti successivi e può essere espresso anche tacitamente, per facta concludentia. (Nella specie, collaborazione professionale prestata per il buon esito dell’iniziativa imprenditoriale del socio).

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Cass. civ. n. 2176/1977

Qualora il socio di una società in nome collettivo incorra in violazione del divieto di concorrenza, previsto dall’art. 2301 primo comma c.c., la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni, ai sensi del terzo comma della norma medesima, spetta esclusivamente alla società, e non, quindi, al singolo socio. Questo principio opera anche nel caso di società formata da due soli soci, ovvero di società messa in liquidazione, in quanto pure in tali ipotesi non viene meno l’autonomia della società stessa, quale entità distinta dai soci, con un proprio patrimonio e con una propria capacità di agire a tutela del medesimo, a mezzo dei legali rappresentanti (nel caso di liquidazione, a mezzo dei liquidatori ai sensi dell’art. 2310 c.c.).

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Cass. civ. n. 1977/1973

L’attività concorrenziale del socio di una società in nome collettivo può costituire violazione del divieto di concorrenza di cui all’art. 2301 c.c. anche quando si concreta nella costituzione, da parte del socio stesso, di una società a responsabilità limitata con identico oggetto, della quale egli assuma la titolarità esclusiva del capitale e la qualità di amministratore.

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Cass. civ. n. 3869/1968

Legittimata a proporre l’azione prevista dall’art. 2301 c.c. (risarcimento di danni per illecita concorrenza) è unicamente la società.

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