Art. 2515 – Codice civile – Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa [2292, 2314, 2326, 2453, 2463, 2521, n. 2, 2567].
L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico [2511, 2545 quater].
[Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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