Art. 2339 – Codice civile – Responsabilità dei promotori

I promotori [2337] sono solidalmente responsabili [1292] verso la società e verso i terzi [2521, n. 6]:
1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società [2327, 2334];
2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell'articolo 2343;
3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società [2333, 2621, n. 1].

Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito [1705, 2615].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

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