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Art. 2339 — Responsabilità dei promotori

Art. 2339 — Responsabilità dei promotori

I promotori [ 2337 ] sono solidalmente responsabili [ 1292 ] verso la società e verso i terzi [ 2521, n. 6 ]:

  1. 1) per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società [ 2327, 2334 ];
  2. 2) per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell’articolo 2343;
  3. 3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società [ 2333, 2621, n. 1 ].

Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito [ 1705, 2615 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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