Art. 2521 – Codice civile – Atto costitutivo

La società deve costituirsi per atto pubblico [14, 1350, n. 13, 2328, 2463, 2643, n. 10, 2699, 2725].

L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

L'atto costitutivo [2540] deve indicare [2295]:
1) il cognome e il nome o la denominazione [2515], il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio[43] o la sede [2250], la cittadinanza dei soci;
2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio [2524], i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale [2525];
5) il valore attribuito ai crediti [2255] e ai beni conferiti in natura [2324, 2643, n. 10];
6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci [2528] e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
7) le condizioni per l'eventuale recesso [2532] o per la esclusione dei soci 2533];
8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni [2545 quater];
9) le forme di convocazione dell'assemblea [2363], in quanto si deroga alle disposizioni di legge [2538, 2540];
10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società [2542];
11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo [2328].

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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