Art. 2356 – Codice civile – Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate

Coloro che hanno trasferito azioni non liberate [2023, 2354, n. 4] sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti [1838, 2344], per il periodo di tre anni dall'annotazione del trasferimento [1534, 2355, 2355 bis] nel libro dei soci.

Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa [2472].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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