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Art. 2344 — Mancato pagamento delle quote

Art. 2344 — Mancato pagamento delle quote

Se il socio non esegue i pagamenti dovuti [ 2445, 2630, n. 3 ], decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l’esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati [ 2334, 2356 ].

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni [ 1223, 2531 ].

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l’esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto [ 2347, 2351, 2466 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 40308/2015

È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nell’accogliere la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell’indagato, e nell’ordinare contestualmente l’iscrizione di quest’ultimo per altri titoli di reato, ritenuti configurabili nel fatto investigato, assegni al pubblico ministero un termine per lo svolgimento delle nuove indagini, in quanto in tale ipotesi non è applicabile la disposizione di cui all’art. 409, Quarto comma, cod. proc. pen.

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Cass. pen. n. 44004/2013

L’obbligo di trasmissione al tribunale del riesame previsto dall’art. 309, comma Quinto, c.p.p. riguarda solo gli atti che il P.M. ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell’indagato mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata la doglianza della difesa in ordine all’omessa trasmissione al tribunale del riesame dei tabulati telefonici, atteso che il G.I.P. Non ne aveva avuto conoscenza diretta ma solo attraverso quanto di essi era stato riportato nell’informativa di P.G.).

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Cass. civ. n. 5154/1992

La norma di cui all’ultimo comma dell’ari. 2344 c.c., secondo cui i soci in mora nei versamenti delle quote dovute non possono esercitare il diritto di voto, si riferisce esclusivamente ai versamenti iniziali necessari per la costituzione del capitale sociale e non a qualsiasi diversa richiesta di pagamento o di restituzione, o di nuovo versamento in caso di indebita restituzione, al fine della ricostituzione del capitale sociale.

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