Art. 2452 – Codice civile – Responsabilità e partecipazioni

Nella società in accomandita per azioni [2250, 2498, 2500, 2500 ter, 2500 sexies, 2500 octies, 2643, n. 10] i soci accomandatari rispondono solidalmente [1292] e illimitatamente per le obbligazioni sociali [2301], e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni [2313, 2346, 2513, 2514].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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