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Art. 2509 — Società estere di tipo diverso da quelle nazionali

Art. 2509 — Società estere di tipo diverso da quelle nazionali

Le società costituite all’estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all’iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori [ 2188, 2392, 2394, 2394 bis ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1853/1993

L’
anstalt del Liechtenstein, in quanto persona giuridica nell’ordinamento di origine, è tale anche per l’ordinamento italiano, che riconosce la personalità alle organizzazioni che ne sono dotate nell’ordinamento dello Stato al quale appartengono, non ostandovi la circostanza che, secondo la legge nazionale, l’anstalt può essere costituita anche da un solo fondatore, dato che anche nell’ordinamento italiano sono possibili strutture organizzative costituite da una sola persona, con le fondazioni; ne consegue che le anstalten, attesa la reciprocità di trattamento tra l’Italia ed il Liechtenstein, debbono essere ammesse in Italia, all’esercizio dei diritti giurisdizionali, ai sensi dell’art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale.

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