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Art. 2597 — Obbligo di contrattare nel caso di monopolio

Art. 2597 — Obbligo di contrattare nel caso di monopolio

Chi esercita un’impresa [ 2082 ] in condizione di monopolio legale ha l’obbligo di contrattare [ 2932 ] con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parità di trattamento [ 1679, 1680 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18833/2008

In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti ricevuti dal grossista farmaceutico a titolo di corrispettivo per le forniture di medicinali effettuate in favore di un farmacista poi fallito, non pub essere invocata, quale causa di esenzione, la qualificazione dell”‘accipiens” quale monopolista legale (ai sensi dell’art. 2597 cod. civ tenuto a contrattare con chiunque richieda le prestazioni), non essendo idoneo in proposito il richiamo al r.d. n. 1706 del 1938, che all’art. 38 pone l’obbligo in capo al farmacista (e non al fornitore) di procurare le specialità medicinali nazionali “nel più breve tempo possibile” e all’art. 46 precisa le caratteristiche soggettive degli interessati a tali forniture, trattandosi di norme che non configurano affatto una posizione di monopolio legale, ma solo accentuano gli ordinari parametri di diligenza nell’adempimento.

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Cass. civ. n. 11350/1998

L’art. 67 l. fall., nel prevedere l’esperibilità dell’azione revocatoria per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, presuppone che il creditore soddisfatto abbia avuto la possibilità, conoscendo l’insolvenza del debitore, di sospendere o rifiutare la propria prestazione; ne consegue che, nella ipotesi di contratti di somministrazione in regime di monopolio, poiché ai sensi dell’art. 2597 c.c., l’obbligo del monopolista di contrarre con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa riguarda non solo la fase genetica ma anche quella funzionale del rapporto, (dovendosi ritenere che il legalmonopolista non può rifiutarsi non solo di concludere il contratto, ma anche di eseguire la prestazione, senza che abbiano alcun rilievo le condizioni personali o patrimoniali dell’utente al momento della conclusione del contratto o durante la sua esecuzione) i pagamenti effettuati dal somministrato nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento non sono soggetti alla revocatoria di cui all’art. 67 l. fall., attesa l’impossibilità, per il creditore soddisfatto, di avvalersi della previsione di cui all’art. 1461 c.c.

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Cass. civ. n. 10249/1998

L’art. 2597 c.c. pone a carico di colui che esercita un’impresa in condizione di monopolio l’obbligo di «contrattare» con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, non anche l’obbligo legale di fornire la prestazione richiesta, a prescindere dalla stipulazione del contratto.

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Cass. civ. n. 12196/1990

Il cosiddetto obbligo di contrarre — stabilito dalla legge a carico degli imprenditori che esercitino servizi di interesse generale in regime di monopolio giuridico — comporta che l’imprenditore debba stipulare il contratto con chiunque faccia richiesta del servizio, usando parità di trattamento a tutti i contraenti in ciascun gruppo di contratti omogenei, secondo le condizioni generali all’uopo previste e risultanti o direttamente dalla legge, ovvero dall’atto di concessione ovvero (come accade per l’Enel) dalla predisposizione, da parte del monopolista, di schemi contrattuali standardizzati rispondenti al meccanismo di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., onde è necessario che la richiesta dell’utente si adegui alle condizioni suddette, imposte da esigenze di programmazione ed economicità che caratterizzano la posizione del monopolista stesso e possono legittimare dati criteri di priorità o limitazioni quantitative e qualitative nella stipulazione dei contratti, ancorché in osservanza del principio della parità di trattamento. (Nella specie, sancendo tale principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto la nullità di un contratto di somministrazione di energia elettrica, senza indicare se tale contratto contenesse in parte qua condizioni difformi da quelle normalmente praticate dal monopolista legale per rapporti analoghi).

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Cass. civ. n. 7159/1990

Nel contratto di fornitura di energia elettrica da parte dell’Enel (il quale, pur vertendosi in tema di servizio pubblico essenziale reso da un ente strumentale dello Stato, ha natura privatistica), deve ritenersi consentita la previsione di un termine, con facoltà dell’ente medesimo di disdetta alla relativa scadenza, al fine di evitare la rinnovazione tacita del rapporto, senza che siffatta clausola sia soggetta ad autorizzazione od approvazione dell’autorità di vigilanza (posto che limiti alla libertà negoziale sono contemplati solo per le tariffe e gli altri corrispettivi). Peraltro, tenendo conto dell’obbligo di contrattare e di osservare parità di trattamento, di cui all’art. 2597 c.c., l’esercizio di detta facoltà è legittimo solo se funzionale alla stipulazione di una nuova fornitura, secondo condizioni conformi a quelle praticate agli altri utenti, ed altresì obiettivamente ragionevoli ed eque (nella specie, in quanto nel nuovo contratto l’Enel voleva inserire la previsione di mutabilità della tensione, con onere dell’utente di provvedere a proprie spese ai conseguenziali adeguamenti dei propri impianti).

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