Art. 2603 – Codice civile – Forma e contenuto del contratto

Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità [1350 n. 13].

Esso deve indicare:
1) l'oggetto [2606, 2611, n. 2] e la durata [[[n2604]], 2611, n. 1] del consorzio;
2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio [2608];
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione [2609];
7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique, od erronee [1349], entro trenta giorni dalla notizia [2964].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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