Art. 2609 – Codice civile – Recesso ed esclusione

Nei casi di recesso [1373] e di esclusione previsti dal contratto [2603, n. 6], la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri [674, 773, 1874].

Il mandato [1703] conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso [1726].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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