Art. 641 – Codice civile – Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia

Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva [633, 1353 c.c.], finché questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all'eredità un amministratore [642, 693 c.c.].

Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti [643 c.c.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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