Art. 640 – Codice civile – Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine
Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva [633, 1353 c.c.] o dopo un certo tempo [637 c.c.], l'onerato può essere costretto a dare idonea garanzia [1179 c.c.] al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto [641 c.c., 119, 750 c.p.c.].
La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a terminefinale [637, 707 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34362/2024
In tema di frode informatica mediante indebito utilizzo dell'identità digitale della persona offesa, nel caso in cui l'atto di disposizione patrimoniale venga posto in essere dallo stesso imputato che, procuratosi fraudolentemente i codici segreti del conto corrente della vittima, vi acceda ed effettui un bonifico bancario in favore di un conto corrente "on-line" a lui stesso intestato, la competenza per territorio si determina in base al criterio residuale di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, avendo l'imputato operato sul "web" su conto "on-line", non è possibile individuare il luogo in cui è stata commessa la condotta criminosa né quello in cui è stato conseguito il profitto.
Cass. civ. n. 31179/2024
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la disciplina contenuta nell'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., richiamante il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativa alle modalità di intervento dei terzi nel procedimento penale per la tutela dei propri diritti, in ordine al sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ed alla confisca medesima, non si applica ai terzi di buona fede che abbiano acquisito il bene in epoca antecedente all'inserimento del reato presupposto (nella specie, truffa ex art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.) nel catalogo dell'art. 240-bis cod. pen., ancorché la sentenza che ha disposto l'ablazione sia intervenuta successivamente a detta integrazione normativa.
Cass. civ. n. 23402/2024
Il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, commesso attraverso la costituzione di un credito fiscale fittizio a seguito della falsa asseverazione in ordine al completamento di opere per le quali è previsto il riconoscimento del "superbonus 110%" e la successiva cessione a terzi di tale credito, si perfeziona con la riscossione o con la compensazione del credito, in quanto solo in quel momento è conseguito l'ingiusto profitto, con conseguente danno per l'amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare con cui, sull'erroneo presupposto dell'avvenuto perfezionamento del delitto di cui all'art. 640-bis, cod. pen., era stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo, a fini di confisca per equivalente, dei proventi derivanti dalle cessioni a terzi dei crediti d'imposta generati mediante false attestazioni).
Cass. civ. n. 21076/2024
I reati di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. e di truffa aggravata commessi da pubblico ufficiale, pur avendo in comune l'abuso da parte del pubblico ufficiale della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano per il fatto che nel primo colui che dà o promette non è vittima di errore e conclude volontariamente un negozio giuridico illecito in danno della pubblica amministrazione per conseguire un indebito vantaggio, sicché è punibile per aver prestato acquiescenza alla richiesta di prestazione non dovuta, ponendosi su un piano di complicità con il pubblico agente, laddove, nella truffa, il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia.
Cass. civ. n. 18861/2024
In tema di truffa, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 640, comma primo, n. 2, cod. pen. anche nel caso in cui il pericolo immaginario prospettato alla vittima riguardi lo stesso soggetto agente. (Fattispecie in cui l'imputata, legata alla persona offesa da una relazione sentimentale, aveva indotto quest'ultima a credere che la propria figlia fosse gravemente malata e che ella era intenzionata a togliersi la vita per la disperazione derivante dal non avere risorse economiche per curarla).
Cass. civ. n. 15134/2024
In tema di truffa, la titolarità del diritto di querela spetta sia al soggetto raggirato e materialmente defraudato del bene alla cui apprensione era diretta la condotta illecita, sia al soggetto che ha patito il danno patrimoniale, ovvero a colui che vanta il diritto di proprietà sul bene illecitamente appreso, essendo possibile la coesistenza di più soggetti passivi di un medesimo reato.
Cass. civ. n. 14654/2024
Nei procedimenti con pluralità di reati plurisoggettivi, la confisca per equivalente non può eccedere il profitto corrispondente ai delitti specificamente attribuiti all'imputato, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato condannato per tutti i delitti accertati. (Fattispecie relativa a imputazioni per associazione per delinquere, truffa aggravata e commercio di farmaci anabolizzanti, in cui era stata disposta la confisca, nei confronti di un coimputato, per un ammontare corrispondente anche al profitto di delitti di truffa concretamente accertati, ma per i quali non era stato condannato).
Cass. civ. n. 13573/2024
Integra il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640-bis cod. pen., e non quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui all'art. 316-ter cod. pen., la condotta di chi registri sull'apposita piattaforma digitale false fatture relative alla simulata cessione di libri in formato digitale ai beneficiari del "bonus cultura", cui erano stati, invece, consegnati beni di genere diverso, stante la preordinata attività fraudolenta concretamente posta in essere.
Cass. civ. n. 13063/2024
In tema di mandato d'arresto europeo, non è configurabile il motivo facoltativo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18-bis, comma 1, lett. a), della legge 22 aprile 2005, n. 69, ove nel territorio dello Stato di emissione siano avvenuti anche solo un frammento apprezzabile della condotta, intesa in senso naturalistico, o una parte dell'evento che è conseguenza dell'azione od omissione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna del ricorrente all'Autorità giudiziaria tedesca in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alle truffe informatiche e ai reati fine, commessi in Albania ai danni anche di cittadini residenti in Germania, ove erano stati effettuati gli esborsi per via telematica).
Cass. civ. n. 8793/2024
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi abbia attivato, anche anteriormente alla perpetrazione del delitto presupposto di frode informatica, un conto corrente al fine di ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate, a condizione che l'agente sia inconsapevole delle modalità di consumazione del delitto presupposto, produttivo dell'illecito profitto.
Cass. civ. n. 6024/2024
In tema di autoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni e delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando dalla condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce, per effetto dell'avvenuta trasformazione, il risultato dell'attività criminosa, sicché le risorse di origine illecita assumono un'autonoma individualità e integrano la provvista economica del nuovo delitto trasformativo.
Cass. civ. n. 3096/2024
In tema di truffa "on line", è configurabile l'aggravante della minorata difesa, "sub specie" di approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete. (In motivazione la Corte ha precisato che la vendita attraverso un portale telematico pone l'acquirente in condizione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore).
Cass. civ. n. 50729/2023
Nel caso in cui sia stata disposta dal giudice una confisca "di valore", che non abbia riguardato, quindi, né somme già sottoposte a sequestro, né altri beni o liquidità previamente determinati nel provvedimento ablatorio, è necessaria l'iniziativa del pubblico ministero in funzione della selezione dei cespiti confiscabili e della verifica della corrispondenza del relativo valore a quello del profitto oggetto della misura. (Fattispecie relativa a confisca del profitto del reato presupposto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche disposta nei confronti di persona giuridica).
Cass. civ. n. 49951/2023
Integra il reato di truffa la condotta di colui che si è procurato un ingiusto profitto in danno di altri, ponendo in essere artifici e raggiri che abbiano indotto in errore la vittima, anche nel caso in cui quest'ultima abbia agito motivata da fini illeciti, posto che non viene meno, in tal caso, l'oggettività giuridica della fattispecie, costituita dall'esigenza di tutela del patrimonio altrui e della libertà del consenso nei negozi patrimoniali.
Cass. civ. n. 46437/2023
Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, che costituisce una tipica forma di raggiro. (Fattispecie in cui gli imputati, per procurarsi un ingiusto profitto, avevano espresso una menzogna tesa ad indurre in errore le parti offese, in particolare facendo figurare nel contratto con la banca, mediante una precedente alterazione del sistema informatico, interessi maggiori a quelli stabiliti nei singoli contratti).
Cass. civ. n. 46209/2023
In tema di truffa contrattuale, il silenzio può essere sussunto nella nozione di raggiro quando non si risolve in un semplice silenzio-inerzia, ma si sostanzia, in rapporto alle concrete circostanze del caso, in un "silenzio espressivo", concretizzandosi in un comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa.(Fattispecie relativa alla condotta in cui un medico ospedaliero autorizzato all'espletamento di attività sanitaria in regime "intra moenia", riconosciuto colpevole del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato per non aver comunicato all'ente pubblico lo svolgimento di attività professionale presso il proprio studio privato, sì da indurre l'ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva, sul presupposto che il rapporto si fosse svolto regolarmente, nel rispetto delle norme contrattuali).
Cass. civ. n. 45092/2023
Integra il delitto di peculato, e non quello di truffa aggravata dall'abuso di poteri inerenti una pubblica funzione, la condotta del curatore fallimentare che richieda ai debitori della fallita di effettuare i versamenti delle somme dagli stessi dovute sul conto personale a lui intestato, anziché su quello della procedura fallimentare, in quanto è in ragione dell'ufficio pubblico ricoperto che l'agente ha la possibilità di conseguire l'oggetto dell'appropriazione.
Cass. civ. n. 43273/2023
In tema di confisca per equivalente disposta, ex art. 640-quater cod. pen., in relazione al delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., l'affermata applicabilità della previsione dell'art. 322-ter cod. pen. non può essere intesa come afferente al trattamento sanzionatorio edittale suscettibile di elisione nel caso di bilanciamento in termini di prevalenza di eventuali circostanze attenuanti, atteso che il disposto dell'art. 69, comma secondo, cod. pen. si limita a escludere che, in tal caso, possa tenersi conto degli aumenti di pena stabiliti per le aggravanti, sancendo che debba farsi luogo alle sole diminuzioni previste per le attenuanti, senza null'altro prevedere relativamente a diversi effetti penali conseguenti al riconoscimento dell'ipotesi delittuosa aggravata, che, pertanto, continuano a dispiegarsi.
Cass. civ. n. 37398/2023
In tema di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, non sussiste specialità tra l'illecito amministrativo previsto dalle norme tributarie che sanzionano l'omesso pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (nella specie integrato dall'utilizzo di "software" che consentivano di schermare i siti esteri non autorizzati sui quali venivano effettuate le giocate "on line"), poiché l'evasione dell'imposta conseguente all'illecita raccolta delle scommesse prescinde tanto dall'uso di artifici e raggiri, quanto dall'induzione in errore della persona offesa e dalla sussistenza del nesso causale tra profitto e danno.
Cass. civ. n. 34536/2023
Nel giudizio civile di risarcimento del danno da truffa aggravata ai danni dello Stato, qualora sia già intervenuta confisca in sede penale del profitto del reato ai sensi dell'art. 322 ter c.p. ovvero ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, deve tenersi conto nella quantificazione del danno risarcibile, costituito da quanto indebitamente percepito dall'autore del reato, del valore economico dell'oggetto della confisca, pena una duplicazione risarcitoria in violazione del principio di effettività del danno.
Cass. civ. n. 34517/2023
Integra il reato di truffa, e non quello di peculato mediante induzione in errore ex artt. 48 e 314 cod. pen., la condotta dell'"extraneus" che, nell'ambito della procedura fallimentare, mediante artifizi e raggiri, induca in errore il curatore e il giudice delegato, così procurandosi in sede di ripartizione dell'attivo, per effetto di tale condotta decettiva, l'ingiusto profitto costituito dalla assegnazione di somme non spettanti. (Nella fattispecie l'agente, mediante la dichiarazione di attualità dei crediti oggetto di pregressa domanda di insinuazione al passivo, benché nelle more soddisfatti in via transattiva, e il deposito dei relativi titoli in originale, conseguiva la liquidazione di poste a carico della massa solo simulate).
Cass. civ. n. 33535/2023
Sussiste il concorso del delitto di indebito utilizzo di carte di credito con quello di truffa nel caso di autonome e distinte condotte, tese a percepire, attraverso artifici e raggiri ulteriori, il profitto illecito conseguito per effetto della commissione del primo reato.
Cass. civ. n. 26190/2023
Nei contratti ad esecuzione istantanea, integrano il reato di truffa gli artifici e raggiri posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico che traggono in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, salvo che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato per l'insussistenza del fatto la decisione di condanna emessa nei confronti di soggetti che avevano preso in locazione un appartamento di proprietà delle persone offese con la mediazione di un'agenzia immobiliare, rilasciando due assegni privi di copertura a titolo di caparra, salvo poi recedere dal contratto per impossibilità di far fronte ai relativi oneri, con l'impegno di restituire l'appartamento nell'arco di tre giorni).
Cass. civ. n. 24487/2023
In tema di truffa, integra la condotta di raggiro il silenzio sul sopravvenuto verificarsi di un evento, che costituisce il presupposto della permanenza di un'obbligazione pecuniaria a carattere periodico, posto che il silenzio del beneficiario, pur indiretto, di detta prestazione è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione. (Fattispecie in cui si è ritenuto che costituisse comportamento truffaldino non solo l'omessa comunicazione all'INPS del decesso del beneficiario della pensione, ma anche l'esercizio fraudolento da parte dell'imputato, a seguito di tale evento, di poteri derivanti dal rilascio di una procura speciale a operare sul conto corrente sul quale erano accreditati i ratei pensionistici, condotta idonea a trarre in inganno l'ente sull'esistenza in vita dell'avente diritto).
Cass. civ. n. 16017/2023
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza, dovendosi valutare, invece, la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità della vittima dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio. (Fattispecie relativa a una tentata truffa in danno di una donna di settantatré anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale, in ragione della vigile attenzione reattiva prestata dalla persona offesa e della prontezza nel raccogliere elementi utili all'identificazione dell'agente, è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante).
Cass. civ. n. 2346/2023
Integra il delitto di frode informatica la condotta di manipolazione dei sistemi informatici per l'allocazione nei punti vendita autorizzati dei biglietti delle lotterie nazionali, diretta all'individuazione dei biglietti vincenti, in funzione del loro acquisto e dell'incasso dei premi stabiliti per la vincita. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è configurabile il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in quanto difetta l'elemento dell'induzione in errore del soggetto passivo, tenuto all'erogazione del premio fissato per la vincita in base alla sola presentazione del biglietto vincente).
Cass. civ. n. 3708/1997
Nel caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine le spese anticipate dal legatario per la costituzione della garanzia che, ai sensi dell'art. 640 c.c. egli può pretendere dall'onerato, costringendolo a fornirla in caso di necessità, devono essere da quest'ultimo rimborsate, alla stregua deI principio generate secondo cui le spese anticipate dal creditore, per garantire il proprio credito sono a carico del debitore (nella specie il legatario aveva iscritto ipoteca sui beni dell'onerato in base ad autorizzazione del tribunale).