Art. 640 – Codice civile – Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine

Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva [633, 1353 c.c.] o dopo un certo tempo [637 c.c.], l'onerato può essere costretto a dare idonea garanzia [1179 c.c.] al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto [641 c.c., 119, 750 c.p.c.].

La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a terminefinale [637, 707 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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