Art. 640 – Codice civile – Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine

Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva [633, 1353 c.c.] o dopo un certo tempo [637 c.c.], l'onerato può essere costretto a dare idonea garanzia [1179 c.c.] al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto [641 c.c., 119, 750 c.p.c.].

La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a terminefinale [637, 707 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 3708/1997

Nel caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine le spese anticipate dal legatario per la costituzione della garanzia che, ai sensi dell'art. 640 c.c. egli può pretendere dall'onerato, costringendolo a fornirla in caso di necessità, devono essere da quest'ultimo rimborsate, alla stregua deI principio generate secondo cui le spese anticipate dal creditore, per garantire il proprio credito sono a carico del debitore (nella specie il legatario aveva iscritto ipoteca sui beni dell'onerato in base ad autorizzazione del tribunale).

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