Avvocato.it

Art. 640 — Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine

Art. 640 — Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine

Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva [ 633, 1353 c.c. ] o dopo un certo tempo [ 637 c.c. ], l’onerato può essere costretto a dare idonea garanzia [ 1179 c.c. ] al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto [ 641 c.c., 119, 750 c.p.c. ].

La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale [ 637, 707 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 3708/1997

Nel caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine le spese anticipate dal legatario per la costituzione della garanzia che, ai sensi dell’art. 640 c.c. egli può pretendere dall’onerato, costringendolo a fornirla in caso di necessità, devono essere da quest’ultimo rimborsate, alla stregua deI principio generate secondo cui le spese anticipate dal creditore, per garantire il proprio credito sono a carico del debitore (nella specie il legatario aveva iscritto ipoteca sui beni dell’onerato in base ad autorizzazione del tribunale).

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze