Art. 642 – Codice civile – Persone a cui spetta l’amministrazione
L'amministrazione [641 c.c.] spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione [688 c.c.], ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento [674 ss. c.c.].
Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo [565 c.c.].
In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti [643 c.c., 22 c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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