Art. 642 – Codice civile – Persone a cui spetta l’amministrazione
L'amministrazione [641 c.c.] spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione [688 c.c.], ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento [674 ss. c.c.].
Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo [565 c.c.].
In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti [643 c.c., 22 c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33174/2023
Nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere.
Cass. civ. n. 7377/2023
La circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile in relazione al delitto di lesione personale commesso con il consenso della vittima con la finalità di realizzare il delitto di frode assicurativa, posto che la modalità commissiva della frode, costituita dalla lesione, non assorbe il profilo soggettivo dell'aggravante teleologica, costituito dall'aver previamente deliberato e messo in atto le condotte lesive.
Cass. civ. n. 1147/2023
È configurabile il concorso materiale e non l'assorbimento tra il delitto di falso in atto pubblico e quello di frode assicurativa, in quanto la falsificazione di un documento richiesto per la stipulazione di un contratto di assicurazione non rappresenta un elemento costitutivo o una circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 642 cod. pen., ma solo una particolare modalità di realizzazione del fatto tipico.