Art. 456 – Codice civile – Apertura della successione

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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  • Se hai perso un familiare e non sai cosa fare con beni, debiti e documenti, non sei solo: la successione si apre automaticamente e i termini legali iniziano subito a decorrere.
  • Molti credono che l'eredità si accetti firmando un documento. In realtà basta un comportamento concludente — pagare un debito del defunto, incassare un canone, vendere un bene — per essere considerati eredi a tutti gli effetti, con responsabilità anche per i debiti.
  • In Italia esistono tre forme di delazione ereditaria: per legge, per testamento o per entrambe. Capire quale si applica è il primo passo per evitare errori che possono incidere sul patrimonio personale.
  • La successione non riguarda solo i beni: comprende crediti, debiti, contratti in corso e rapporti giuridici pendenti. Ignorarne la portata può trasformare un'eredità apparentemente positiva in un problema economico.

Massime correlate

Cass. civ. n. 9904/2024

In caso di apertura della successione, i diritti vantati a titolo ereditario hanno carattere generalmente disponibile, anche in ipotesi di verifica circa la validità del testamento ex art. 591, comma 1, n. 3), c.c., in quanto le decisioni che ne derivano non incidono sulla capacità di agire di un soggetto (peraltro non più in vita), ma si limitano ad accertare l'eventuale condizione di minorata capacità di intendere e volere, alla data di redazione del testamento, cosicché esse non rientrano tra le azioni concernenti lo stato o la capacità delle persone.

Cass. civ. n. 8942/2024

Con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva distinto le somme presenti su un conto corrente e prelevate dopo la morte del de cuius, da quelle presenti su un conto deposito titoli e prelevate prima della morte, riconoscendo l'esperibilità dell'azione solo nel primo caso).

Cass. civ. n. 28202/2023

Ai fini della successione nel diritto di percepire l'indennità di cui all'art. 985 c.c. da parte degli eredi del donante usufruttuario, qualora quest'ultimo si sia riservato l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sopravvive al donante, il valore del bene donato corrisponde alla sola nuda proprietà.

Cass. civ. n. 6081/2023

In tema di imposta di successione, l'emersione di attività finanziarie o patrimoniali, detenute all'estero dal defunto, risultanti dalla procedura di collaborazione volontaria avviata, ai sensi dell'art. 5-quater del d.l. n. 167 del 1990, conv. con modif. dalla l. n. 227 del 1990, dopo la presentazione della dichiarazione di successione, comporta l'applicazione dell'imposta di successione in misura maggiore ed impone la presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 346 del 1990, configurando un incremento sopravvenuto dell'attivo ereditario.

Cass. civ. n. 1593/2020

Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, il credito derivante dalla legittima, quale credito litigioso, sorge al momento dell'apertura della successione e non già quando l'erede necessario lo faccia giudizialmente valere.

Cass. civ. n. 852/1972

Ai sensi degli artt. 456 e 484 c.c., il luogo in cui va fatta la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario si determina in base all'ultimo domicilio del defunto.

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