10 Gen Art. 465 — Indegnità del genitore
Posted at 20:27h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni > Capo III – Dell’indegnità
Colui che è escluso per indegnità dalla successione [ 463 c.c. ] non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli [ 467 ], i diritti di usufrutto [ 324 c.c. ] o di amministrazione [ 320 c.c. ] che la legge accorda ai genitori.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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