Art. 465 – Codice civile – Indegnità del genitore
Colui che è escluso per indegnità dalla successione [463 c.c.] non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli [467], i diritti di usufrutto [324 c.c.] o di amministrazione [320 c.c.] che la legge accorda ai genitori.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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