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Art. 324 — Usufrutto legale

Art. 324 — Usufrutto legale

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio [ 261 ], fino alla maggiore età o all’emancipazione.

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli [ 147 ].

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

  1. 1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
  2. 2) i beni lasciati o donati [ 769 ] al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;
  3. 3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima [ 536 ];
  4. 4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale [ 321 ]. Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2257/1998

In tema di fallimento di un soggetto minore di età, l’acquisizione alla procedura concorsuale di un bene appartenente al minore, e sul quale veniva esercitato, dal genitore esercente potestà, il diritto di usufrutto ex lege, comporta la automatica estinzione dell’usufrutto stesso, quale effetto della cessazione dell’appartenenza del bene al minore.

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Cass. civ. n. 5649/1984

Gli interessi su capitale del figlio minore, come in genere i frutti dei beni del medesimo, spettano al genitore esercente la potestà, ai sensi dell’art. 324 c.c. Pertanto, deve escludersi che il figlio, divenuto maggiorenne, sia legittimato ad agire per il pagamento dei suddetti interessi inerenti al periodo antecedente al raggiungimento della maggiore età.

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