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Art. 486 — Poteri

Art. 486 — Poteri

Durante i termini stabiliti dall’articolo precedente per fare l’inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell’articolo 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità.

Se non compare, l’autorità giudiziaria nomina un curatore all’eredità affinché la rappresenti in giudizio [ 529 c.c.; 78 ss., 780 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18534/2007

In tema di debiti ereditari, il soggetto chiamato all’eredità e che non l’abbia accettata, se si trova nel possesso di beni ereditari (art. 486 c.c.), può stare in giudizio per rappresentare l’eredità, ma, siccome non è ancora succeduto all’ereditando, non è soggetto passivo delle obbligazioni già pertinenti al suo dante causa e dunque contro di lui non può essere rivolta una domanda di condanna al pagamento di un debito ereditario. Quando, però, detta domanda sia stata proposta nei suoi confronti, egli ha l’onere di resistere sostenendo l’insussistenza della sua qualità di erede, al fine di conseguire il risultato di non essere condannato al pagamento del debito, in quanto, una volta che attraverso il giudicato sia stato accertato un diritto di una parte nei confronti di un’altra, tutte le questioni che avrebbero potuto essere fatte valere nel giudizio e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più e non possono, perciò, costituire oggetto di opposizione all’esecuzione, anche ai fini dell’allegazione della sopravvenuta rinuncia all’eredità (fattispecie in cui il chiamato all’eredità, nei cui confronti era stato emesso decreto ingiuntivo per il pagamento di quota di un debito ereditario, non aveva proposto opposizione e solo dopo la scadenza del termine dell’opposizione stessa, aveva rinunziato all’eredità proponendo opposizione a precetto).

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