Art. 486 – Codice civile – Poteri

Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'articolo 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità.

Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinché la rappresenti in giudizio [529 c.c.; 78 ss., 780 c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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