Art. 503 – Codice civile – Liquidazione promossa dall’erede
Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti [495, 504 c.c.].
Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura [498, 505 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1181/2018
In tema di concordato preventivo, nel caso in cui il piano presentato preveda la fusione per incorporazione di una società in quella che abbia presentato la proposta di concordato, la relazione del professionista attestatore deve valutarne la fattibilità anche tenendo conto della platea dei creditori dell'incorporata, i quali possono fare opposizione alla fusione ex art. 2503 c.c., sicché il tribunale può dichiarare inammissibile la domanda di concordato ove detta relazione ometta del tutto di prendere in considerazione questa eventualità.
Cass. civ. n. 25368/2013
Il fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, il quale agisca per la devoluzione, in proprio favore, del patrimonio di una banca di credito cooperativo, nell'ipotesi di incorporazione di questa, non ha l'onere di esperire preventivamente l'opposizione alla fusione, di cui all'art. 2503 cod. civ., dal momento che tale rimedio ha la funzione di impedire - ove accolto - il realizzarsi della fusione, ossia lo stesso presupposto del diritto alla devoluzione vantato, con la conseguenza che il fondo né avrebbe interesse ad opporsi, né sarebbe a ciò legittimato in quanto privo della qualità di creditore.
Cass. civ. n. 2921/1996
Con riguardo ad un'ipotesi di fusione c.d. eterogenea di società, e tenuto conto della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2503 c.c. (sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 20 febbraio 1995), la fusione senza opposizione dei creditori nel termine stabilito dall'articolo citato non è sufficiente a determinare la liberazione del socio accomandatario, illimitatamente responsabile, della società incorporata per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di fusione, occorrendo a tal fine che nei riguardi dei creditori sia attivato il meccanismo previsto dall'art. 2499 c.c., ossia che a ciascuno di essi sia data comunicazione, con raccomandata, di detta delibera e che il creditore sociale medesimo dia il proprio consenso alla deliberazione ovvero lo neghi espressamente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione. Ove questa manchi, permane, nonostante l'intervenuta fusione eterogenea, la responsabilità per le obbligazioni pregresse del socio illimitatamente responsabile della società di persone incorporata, del quale può essere, pertanto, dichiarato il fallimento (in estensione) in conseguenza del fallimento della società di capitali incorporante.
Cass. civ. n. 5182/1984
Ai sensi dell'art. 503 c.c., colui che abbia accettato l'eredità con il beneficio d'inventario, ha la facoltà di avvalersi della procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità, anche se non abbia ricevuto opposizione alla liquidazione individuale da creditori o legatari. Tuttavia, quando, su istanza di un creditore, sia iniziata l'azione esecutiva, l'erede non può avvalersi di detta facoltà, qualora, prima dell'esercizio di tale azione, non abbia manifestato la volontà di scegliere la liquidazione concorsuale, servendosi delle formalità prescritte dall'art. 498 c.c., cioè spedendo ai creditori e legatari la raccomandata contenente l'invito a presentare le dichiarazioni di credito e pubblicando l'invito stesso nel foglio annunzi legali della provincia.
Cass. civ. n. 177/1984
Mentre l'art. 1503 c.c., in tema di riscatto convenzionale, impone al riscattante di corrispondere, oltre al prezzo, le spese ed ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, l'art. 8, comma sesto, della L. 26 maggio 1965, n. 590, pone a carico del retraente nel riscatto agrario l'onere di rimborsare soltanto il prezzo, e non anche le altre spese per l'acquisto del fondo sostenute dal retrattato. Per queste, il soggetto, cui devono essere poste a carico, va individuato, nella sede propria, in base al principio generale cuius commoda eius incommoda, salvo il correttivo della responsabilità per i danni dovuti alla propria condotta dolosa o colposa.
Cass. civ. n. 3470/1983
A differenza di quanto è stabilito per l'esercizio del riscatto convenzionale, per il quale è espressamente posto a carico del retraente l'obbligo di corrispondere oltre alle somme liquide dovute per il rimborso del prezzo anche quelle relative alle spese ed a ogni altro pagamento effettivamente fatto per la vendita (art. 1503 c.c.), per il riscatto agrario è posto, invece, a carico del coltivatore l'obbligo di corrispondere il solo prezzo e non anche le menzionate spese accessorie, ivi comprese quelle notarili e di registrazione sostenute dal retrattato.
Cass. civ. n. 2703/1978
Se nel contratto di compravendita con patto di riscatto sia stato simulatamente dichiarato un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito e corrisposto, gli eredi del venditore, per esercitare validamente il diritto di riscatto, devono corrispondere o, comunque, offrire al compratore, nel termine stabilito, il prezzo effettivamente ricevuto, la cui dissimulata pattuizione è quella che ha effetto tra le parti (art. 1414, secondo comma, c.c.). Pertanto essi, qualora facciano offerta del prezzo simulato senza integrarla nel termine suddetto, incorrono nella sanzione della decadenza anche nel caso di ignoranza della simulazione, data l'irrilevanza di tale stato soggettivo in una situazione in cui essi sono subentrati al posto del venditore defunto.
Cass. civ. n. 216/1977
Al fine dell'esercizio del diritto di riscatto da parte del venditore di beni mobili, ai sensi dell'art. 1503 c.c., è valida ed operante una dichiarazione proveniente dal rappresentante senza poteri del venditore medesimo, ove questi, prima della scadenza del termine per il riscatto, abbia ratificato l'atto posto in essere dal falsus procurator, attraverso un'espressa manifestazione di volontà, ovvero attraverso un comportamento inequivocamente rivolto a farne propri gli effetti.
Cass. civ. n. 1805/1976
Ai sensi dell'art. 1503 secondo comma c.c., il venditore riscattante, al fine di non decadere dal diritto di riscatto, nel caso di rifiuto del compratore di ricevere le somme dovutegli, deve effettuare offerta reale delle somme medesime, e, pertanto, non anche provvedere successivamente al loro deposito ex art. 1210 c.c.