Art. 503 – Codice civile – Liquidazione promossa dall’erede
Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti [495, 504 c.c.].
Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura [498, 505 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34356/2024
In tema di valutazione della prova, la confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato anche in caso di ritrattazione, laddove il giudice, apprezzandone favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornisca ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto, e debba ritenersi inverosimile la successiva ritrattazione.
Cass. civ. n. 15403/2023
Nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello.
Cass. civ. n. 5182/1984
Ai sensi dell'art. 503 c.c., colui che abbia accettato l'eredità con il beneficio d'inventario, ha la facoltà di avvalersi della procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità, anche se non abbia ricevuto opposizione alla liquidazione individuale da creditori o legatari. Tuttavia, quando, su istanza di un creditore, sia iniziata l'azione esecutiva, l'erede non può avvalersi di detta facoltà, qualora, prima dell'esercizio di tale azione, non abbia manifestato la volontà di scegliere la liquidazione concorsuale, servendosi delle formalità prescritte dall'art. 498 c.c., cioè spedendo ai creditori e legatari la raccomandata contenente l'invito a presentare le dichiarazioni di credito e pubblicando l'invito stesso nel foglio annunzi legali della provincia.